Condominio

Rimborso al condomino solo se i lavori effettuati a sue spese sono davvero di comune interesse

È lo stesso proprietario a dover provare il beneficio che tratto l’intero condominio

di Selene Pascasi

Niente rimborso delle spese affrontate dal singolo per la gestione delle parti comuni, seppure autorizzate, se le opere non risultino di esclusivo interesse comune ed il condominio non ne tragga beneficio. Lo afferma il Tribunale di Roma con sentenza 16212 del 18 ottobre 2021.

La vicenda
Promuove la causa una onlus, opponendosi all'ingiunzione di pagamento di circa 15 mila euro per spese condominiali e contributi. La cooperativa, in realtà, non nega il debito ma reclama la compensazione con il credito vantato verso il condominio per interventi eseguiti nell'interesse ed a vantaggio dell'ente. Anni prima, spiega, aveva segnalato all'amministratore la presenza di impianti di servizio comuni non a norma inviandogli anche una relazione tecnica. Nel contempo, veniva autorizzata ad effettuare lavori di proprio interesse quali l'uscita di sicurezza mediante botola con griglia a livello del pavimento del cortile e l'installazione di tre canne fumarie da appoggiare sulla facciata, previa sostituzione delle preesistenti.

Autorizzazione subordinata alla realizzazione a proprie spese di lavori d'interesse condominiale indicati in relazione. Ecco che, confidando in buona fede nella legittimità dell'operato condominiale, aveva sostenuto rilevanti costi per realizzare quelle opere, poi giudicate abusive da una sentenza che aveva escluso la proprietà condominiale del cortile. Di qui, la richiesta di sospendere la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione e disporre l'immediata compensazione di tutti gli importi dovuti con quelli che doveva incassare.

La decisione
Opposizione e riconvenzionale respinte. Intanto, premette il Tribunale, non era stato negato il credito condominiale comunque sufficientemente provato. E se non vi era accordo sul rimborso delle spese da sostenersi per l'esecuzione di detti lavori condominiali, era applicabile l'articolo 1134 del Codice civile sul diritto alla restituzione dei costi sostenuti dal singolo per la gestione delle parti comuni vista l'autorizzazione assembleare. Per accertarne la sussistenza, però, andava valutata l'effettiva esecuzione di opere d'interesse comune.

Tuttavia, dagli esiti della consulenza era emerso che nessuna spesa affrontata dalla cooperativa era tesa all'esclusivo interesse collettivo non avendo l'ente tratto beneficio dagli interventi. Ed è chiaro, quanto ai danni legati alla riconosciuta esclusività del cortile, che la semplice autorizzazione all'esecuzione delle opere su quell'area non era circostanza idonea a scaturire un affidamento tale da esonerare la società dal verificarne l'effettiva titolarità prima di avviare i lavori. Una serie di motivi, quindi, per cui il Tribunale di Roma rigetta l'opposizione e la riconvenzionale avanzate dalla cooperativa.

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