Condominio

La Dre Campania fa marcia indietro con un altro interpello

Dopo la rettifica di ieri, un altro interpello si adegua al «richiamo» dell’agenzia delle Entrate

di Rosario Dolce

Quanto successo con gli interpelli a cui ha dato seguito la direzione Regionale della Campania nella corrente settimana ha dell'incredibile se non fosse che a messo a dura prova le coronari di tutti gli addetti ai lavori.
A fronte di una prima risposta (la 914- 1430) a un interpello di un amministratore locale con cui si assumeva che un condominio non potesse scontare del bonus facciata al 90% se non avesse ultimato le opere entro il 31 dicembre 2021, è seguito, da ultimo, un'altra risposta ancora che, in rettifica (anche se ciò non viene esplicitato), assume che ciò che conta è solo il pagamento della spesa mediante bonifico parlante e non anche la fine lavori (interpello n. 914-1325/2021 del 16 dicembre 2021).

Con questo ultimo interpello, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate mette a tacere i rumors “ostruzionistici” che serpeggiano (id est, che serpeggiavano) al proprio interno e lo fa spingendo con la forza argomentativa che compete a chi conosce, nei meandri, la normativa che fa da corollario alla questione trattata.
Intanto, come precisato nell'atto di interpello, occorre fare riferimento alle “spese documentate”, sostenute nel corrente anno di imposta (2021), vincolandone il rilievo a seconda della natura del contribuente, in virtù del ricorso al principio di cassa o di competenza.

Non occorre, altresì dimenticare – così soggiunge l'inciso letterale - che, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, a nulla valendo l'assunto che i condomini siano persone fisiche o giuridiche.

In secondo luogo, occorre contestualizzare la portata e la funzione del decreto antifrode e, in particolare, la previsione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021, il quale ha integrato l’articolo 121 del DL n. 34/2020, prevedendo che in caso di cessione del credito o sconto in fattura, per i bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “bonus facciate”, sia obbligatorio il visto di conformità, nonché l’asseverazione della congruità delle spese sostenuta.In quanto tale, l'Ufficio richiama nell'interpello la “circolare madre” n. 16 del 2021 (§ 1.2.2), la quale, in punto (cioè per i Bonus diversi dal Superbonus), ha riferito che: “il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori, la nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.

La conclusione del ragionamento, pertanto, conduce l'Agenzia alla chiosa finale secondo cui: i condòmini (siano essi persone fisiche in regime di cassa che imprese in regime di competenza), possono beneficiare del bonus facciate per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati (cioè almeno iniziati al 31.12.2021) laddove il pagamento, da parte dei medesimi per il tramite del condominio avvenga in favore dei soggetti esecutori dei lavori, per la quota del 10% del corrispettivo.

Tant'è. Dopo una giornata di trambusto è tornato il sereno. I contribuenti e gli addetti ai lavori - e, tra essi, non si possono che menzionare gli stessi amministratori condominiali - possono tirare un sospiro di sollievo.

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