Condominio

Il super amministratore giudiziario si sostituisce anche all’assemblea

Da Sassari arriva una pronuncia del tutto innovativa in tema di superamento delle difficoltà deliberative in un condominio

di Rosario Dolce

Ecco il super amministratore giudiziario. A coniarne la figura e a determinare la portata del relativo mandato è il Tribunale di Sassari, con decreto del 7 dicembre 2021, che affronta un caso di scuola.

Il fatto
In un complesso condominiale di natura residenziale sussiste una profonda spaccatura tra la maggioranza millesimale (facente capo ad un condòmino – tra l'altro il costruttore dell'edificio - ) e la maggioranza numerica (cioè il resto dei condòmini, acquirenti dei singoli immobili). Il contrasto presente tra i due quorum – apprezzata in occasione di più sedute andate a vuoto, quanto a deliberazione - impediva la nomina dell'amministratore, l'approvazione dei rendiconti (e, conseguentemente, il recupero dei crediti), nonché l'adozione dei provvedimenti di adeguamento della piscina condominiale alle sopravvenute normative di sicurezza varate dalla regione Sardegna. A fronte di questa impasse decisionale i condòmini decidono di rivolgersi al Tribunale per chiedere l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Il provvedimento
Il giudice sardo, non potendo rimanere insensibile alle richieste, per quanto documentate, ne ha disposto la piena approvazione, adottando una soluzione mediana, per quanto inedita e innovativa.Gli articoli di riferimento, in tal caso, sono stati il 1105, comma 3, Codice civile, applicabile al condomino in virtù della clausola di rinvio di cui all'articolo 1139 Codice civile, nonché l'articolo 1129, comma 1, Codice civile, per quanto riguarda la nomina dell'amministratore.

La conclusione
In tale ultimo caso, il giudice sassarese ha disposto la nomina di un amministratore giudiziario che abbia anche i poteri deliberativi assembleari fino al ripristino del funzionamento costante dell'assemblea. Invero, lo stesso ha «ritenuto … che l'amministratore nominato dal Tribunale abbia, in caso di mancato funzionamento dell'assemblea, il potere di compiere gli atti di gestione necessari rendendo conto al Tribunale del proprio operato».

Ancora: «nella predetta ipotesi la funzione dell'amministratore giudiziario consenta di esercitare non soltanto le funzioni amministrative in senso proprio, ma anche quelle deliberative, nel senso che egli deve amministrare senza necessità delle deliberazioni dell'assemblea (assemblea che egli tenterà periodicamente di convocare onde ripristinare quanto prima il regolare funzionamento del condominio ma la cui mancanza non è idonea a paralizzare la doverosa azione amministrativa) […]».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©