Condominio

L’avvocato negligente risarcisce il condominio

Il professionista non risponde dell’esito negativo della sua prestazione, ma per negligenza o imperizia che compromette il buon esito del giudizio

di Gianpaolo Aprea

È responsabile l’avvocato che ha lasciato trascorrere i termini entro i quali doveva compiere gli atti per i quali aveva ricevuto il mandato. Questo è quanto stabilito dalla Corte di appello di Milano con la sentenza 3365 pubblicata il 18 novembre 2021.

La vicenda
Un avvocato dopo aver rappresentato e assistito un condominio milanese in vari giudizi, lo conveniva in giudizio. Chiedeva il pagamento di oneri professionali per l'attività professionale prestata in varie posizioni.Il Tribunale riconosceva il compenso per tutta l’attività richiesta, ad eccezione di quella prestata in un determinato giudizio.L'avvocato ricorreva in appello insistendo nella richiesta di riconoscimento dei compensi per tutte le attività. Inoltre, contestava il risarcimento dei danni riconosciuti al condominio e liquidati nel giudizio di primo grado, in conseguenza del negligente operato in un determinato procedimento.

I contenuti della sentenza
In appello, l'avvocato lamentava, l'erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva la sua responsabilità per il tardivo deposito dell'appello. Inoltre, deduceva che comunque, anche in caso di colpa, sarebbe spettato un compenso, anche se ridotto.Osserva la Corte che la responsabilità dell’avvocato deve essere valutata alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale. In particolare al dovere di diligenza professionale, il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata.Il professionista, pertanto, non risponde per l’esito negativo della sua prestazione, se non in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e in genere nei casi in cui per negligenza od imperizia compromette il buon esito del giudizio.

Mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili deve ritenersi esclusa la responsabilità dell’avvocato nei confronti del suo cliente a meno di dolo o colpa grave. In base a tali principi, l’avvocato che ha lasciato trascorrere i termini entro i quali doveva compiere gli atti per i quali aveva ricevuto il mandato è considerato responsabile.Nel caso in esame la Corte d'appello di Milano, aveva dichiarato inammissibile l'appello, ritenendone la tardività. Sentenza ormai definitiva.

Compenso non dovuto
Altresì la richiesta di ricevere un compenso ridotto, anche in caso di colpa, non è fondata.Difatti, l'impugnazione proposta in quanto dichiarata inammissibile, ha determinato la condanna del cliente alla rifusione delle spese del procedimento. Prestazione inutile ed inadempimento grave, tale da travolgere il diritto al rimborso.In caso analogo è stato affermato che l'errore professionale addebitabile all’avvocato rende del tutto inutile l’attività difensiva precedentemente svolta dal professionista. Bisogna ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista.

L’errore professionale ha prodotto la conseguenza di rendere del tutto inutile l’attività professionale pregressa in quanto finalizzata a tutelare il diritto fatto valere in giudizio e, quindi, ha posto il professionista in una condizione per cui la sua prestazione, che egli era stato chiamato a svolgere, si doveva ritenere totalmente inadempiuta, perché risultava non aver prodotto alcun effetto a favore del cliente e ciò sia dal punto di vista del risultato, sia dal punto di vista della propria prestazione d’opera. Ne deriva che la situazione determinatasi si doveva considerare di inadempimento totale, perché le prestazioni risultavano, come se non fossero state espletate.Di conseguenza, la Corte d'appello confermava la condanna dell'avvocato a risarcire il condominio per il danno subito.

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