Condominio

Nulla la delibera approvata in assemblea alla quale non tutti i condòmini risultavano convocati

I proprietari vanno sempre tutti convocati, pur potendo indicare uno di essi quale rappresentante per la riunione

di Selene Pascasi

Ogni condomino ha il diritto d'intervenire in assemblea e, perciò, va messo nella condizione di poterlo fare. L'avviso di convocazione, allora, non dovrà essere solo inviato ma anche ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione tenuto conto che la data della prima convocazione è il giorno fino al quale contare.

Ne consegue che la mancata conoscenza di tale data da parte dell'avente diritto, entro il termine previsto dalla legge, costituisce motivo di invalidità delle delibere. Ciò a nulla rilevando, perché possa dirsi tempestivo l'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione e né che la data della prima fosse stata eventualmente già fissata dai condòmini in un momento precedente all'invio degli avvisi. Lo scrive il Tribunale di Vicenza con sentenza 1623 del 10 agosto 2021.

La vicenda
Sono alcuni proprietari a citare il condominio impugnando il verbale dell'assemblea tenutasi in seconda convocazione e delle delibere assunte, deducendone l'annullabilità per mancata convocazione entro il termine di legge. Con l'occasione, chiedono la nomina di un amministratore giudiziale e la sospensione dell'efficacia esecutiva delle decisioni che riguardavano, tra l'altro, l'incarico all'amministratore e l'approvazione delle tabelle millesimali e del bilancio consuntivo. Superate questioni di tipo procedurale, il Tribunale accoglie l'istanza di annullamento della delibera per omesso rispetto del termine di convocazione.

Per costante orientamento di Cassazione, ricorda richiamando la pronuncia 22047/2013, l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile deve essere interpretato nel senso che ogni condomino ha diritto d'intervenire in assemblea e deve quindi esser messo in condizione di poterlo fare. Viene, inoltre, affermata la necessità che l'avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine, stabilito dalla norma, di almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza avendo riguardo, come giorno finale, alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.

L’atto di convocazione
Ecco che, la mancata conoscenza di tale data da parte dell'avente diritto, entro tale termine, costituisce motivo di invalidità delle delibere assembleari senza che possa influire, ai fini della tempestività dell'avviso, né la data di svolgimento dell'assemblea in seconda convocazione, né che la data della prima convocazione fosse stata eventualmente già fissata dai condòmini prima dell'invio degli avvisi. Peraltro, la giurisprudenza afferma che l'avviso di convocazione è atto unilaterale recettizio cui si applica la presunzione di conoscenza per cui l'onere della prova posto a carico del mittente riguarda, in quel contesto, solo l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario salva la prova fornita da parte dello stesso destinatario dell'impossibilità di acquisirne effettiva conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.

Così, qualora la convocazione sia inviata con lettera raccomandata non consegnata per assenza del condomino o di persona abilitata a riceverla, essa coinciderà con il rilascio da parte dell'agente postale dell'avviso di giacenza del plico presso gli uffici di riferimento. Avviso, infatti, idoneo a consentirne il ritiro. Ebbene, nella vicenda, calcolando le date di spedizione dell'avviso e di consegna, mentre per una posizione la comunicazione era addirittura inesistente, per le altre i termini non risultavano rispettati e la delibera impugnata era conseguentemente illegittima. D'altra parte, l'articolo 1136 comma 6 del Codice civile vuole che l'invito sia rivolto a tutti i condòmini sicché nell'ipotesi in cui un immobile abbia più comproprietari – ipotesi ravvisata nella fattispecie – andranno tutti convocati, pur potendo indicare uno di essi quale rappresentante per la riunione. Si spiegano bene, pertanto, i motivi per cui il Tribunale di Vicenza accoglie la domanda dei proprietari annullando la delibera impugnata.

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