Condominio

Il presidente dell’assemblea deve verbalizzare la verifica della regolarità delle convocazioni

Proprio per la sua rilevanza,il verbale è sempre redatto per iscritto a pena di nullità ed è allegato nel registro dei verbali tenuto dall'amministratore

di Selene Pascasi

Spetta all'assemblea ed è sua responsabilità controllare tramite il presidente la regolarità degli avvisi di convocazione e darne conto verbalizzando. Lo ricorda il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 1614 del 29 luglio 2021.

La vicenda
È un avvocato a chiamare in causa il condominio per presunta irregolarità degli avvisi di convocazione ma il Tribunale rigetta la domanda del legale considerato che – dall'esame dei carteggi – non vi era menzione nel verbale assembleare né se ne trovava prova nei documenti, delle ipotizzate irregolarità e dell'omessa convocazione. La base logica sulla quale si muove il giudice poggia sul concetto cardine per cui è il presidente dell'assemblea a dover verificare la regolarità delle convocazioni e constatare che non vi sia la convocazione regolare ai sensi dell'articolo 1136 del Codice civile.

Ma, come anticipato, nel caso di specie non se ne faceva alcuna menzione. Del resto, prosegue, il regolamento di condominio contiene un insieme di regole che tutti i condòmini devono rispettare. Esso, difatti, si può anche considerare come la legge interna del condominio, lo statuto della collettività condominiale inteso come atto finalizzato ad incidere con un complesso di norme giuridicamente vincolanti per tutti i componenti di detta collettività. Il regolamento, come dice il nome, regola la vita del condominio, indicando le norme da seguire sull'utilizzo dei beni comuni, sulla ripartizione delle spese, sul decoro del palazzo e così via.

Le caratteristiche del verbale
Proprio per la sua ampia rilevanza, è sempre redatto in forma scritta a pena di nullità ed è allegato nel registro dei verbali tenuto dall'amministratore. Nella vicenda, dove veniva contestata anche la nomina del gestore, essa era invece valida non apparendo nel regolamento che l'incarico non potesse essere confermato se non per non più di due anni e, dalla data delle due assemblee, non appariva decorso il periodo temporale indicato. La nomina per l'anno di riferimento, dunque, era legittima poiché non ostativa né contrapposta al dato letterale del regolamento la cui interpretazione non poteva essere diversa.

Quanto, poi, alla questione dedotta circa l'obbligo dell'amministratore di aggiornarsi professionalmente – previsto dall'articolo 71 bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e dal regolamento attuativo di cui al Dm 140 del 2014 – trattasi, marca il Tribunale, di un dovere necessario per ottenere e mantenere incarichi di gestione dalla cui violazione scatta una grave irregolarità che ne comporta la revoca (Tribunale di Milano, 27 marzo 2019) ma non anche la nullità delle delibere approvate nel corso della sua gestione. Per tali ragioni, il Tribunale di Torre Annunziata rigetta le domande con condanna alle spese di lite.

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