Condominio

Anche i contatori dei singoli condòmini sono da sottoporre ai controlli secondo la direttiva MID?

Si attende una pronuncia del Mise, importante ai fini di eventuali contenziosi che dovessero in condominio

di Giuseppe Mazzei

Camere di Commercio e consumatori col fiato sospeso. Aspettano il 16 dicembre per capire se i sottocontatori -che servono a misurare i consumi di energia e calore per ripartire i costi tra i condòmini- saranno davvero strumenti affidabili, sottoposti a controlli periodici oppure no. Un tavolo tecnico presso il Mise dovrà, finalmente, fare luce su questo argomento dopo le nebbie generate da un testo diffuso dallo stesso ministero nel dicembre del 2018.

Rispondendo a richieste di chiarimento della Camera di Commercio di Torino , il Mise prima sanciva che nell’orbita della Direttiva MID rientrano anche i contatori ( più correttamente si devono chiamare sotto-contatori come specificato nelle versioni successive del Dlgs 102), ma poi contraddicendosi sollevava dubbi su questa sua stessa affermazione. La confusione generata da questa nota del Mise ha creato grande imbarazzo nelle Camere di commercio che non sanno da tre anni come regolarsi.

Le norme per l’installazione/sostituzione dei sottocontatori
Il decreto legislativo 102/2014, infatti, subordina l'installazione dei sotto-contatori all'efficienza in termini di costi che è possibile calcolare con diverse modalità tra cui la norma UNI-EN 15459. In occasione di questo calcolo, si deve tener conto non solo della vita utile delle apparecchiature ma anche alla loro verifica periodica e manutenzione. Solo così il consumatore è tutelato nell’equa ripartizione delle spese di energia. Eventuali manipolazioni dolose devono essere individuate nell'ambito di attività ispettiva periodica che deve verificare anche il decadimento nella precisione di misura dei contatori stessi.

Senza le verifiche periodiche verrebbe compromessa la correttezza della misurazione e la tutela degli interessi comuni degli utenti e nessuna Autorità di controllo potrebbe accertare che i requisiti di tali strumenti siano stati rispettati (ad esempio la marchiatura MID o i limiti degli errori di misura). Sarebbe davvero molto pericoloso. La Direttiva sull'efficienza energetica verrebbe compromessa, nessuna certezza ci sarebbe nella contabilizzazione dei consumi individuali e si legittimerebbe un clima di sfiducia reciproca tra i cittadini-utenti-consumatori col seguito di liti e caos.

La verifica necessaria prevista dalla direttiva Mid
Se il Mise non inserisce con chiarezza i sotto-contatori nelle verifiche previste dalla MID la prima conseguenza è che in caso di contenzioso, il condominio che è proprietario del contatore viene considerato unico consumatore di riferimento e ha uno strumento preciso per adire un contenzioso presso Unioncamere, mentre il singolo condòmino che è proprietario del sotto-contatore non avrebbe alcuno strumento considerato valido.È necessario uscire da questa confusione pericolosa. Il Mise si assuma le sue responsabilità e decida: o i sotto-contatori vengono sottoposti a verifica periodica oppure si stabilisca per legge una scadenza della loro validità, dopo la quale devono essere sostituiti obbligatoriamente.

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