Condominio

Il gestore di un'autostrada deve risarcire il consorziato per il danno da rumore del suo esercizio

Era stato accertato il superamento di tre decibel della rumorosità di fondo e va tutelata, scrivono i giudici, la normale qualità di vita delle persone

di Giulio Benedetti

La convivenza tra le autostrade e gli abitanti degli immobili vicini non è sempre facile e la Cassazione (ordinanza 35856/2021) ha stabilito che il gestore autostradale deve risarcire il danno da rumore.

I fatti
Il caso trattato riguardava una sentenza della Corte di appello che aveva condannato un gestore a risarcire i consorziati di immobili prospicienti alla autostrada per il danno di rumore. Il giudice di appello stabiliva che l'osservanza delle norme tecniche non escludeva l'intollerabilità delle immissioni, poiché il caso rientrava nell'ipotesi dell'articolo 844 Codice civile e che il Tribunale aveva accertato il superamento di tre decibel della rumorosità di fondo ed aveva correttamente applicato il criterio comparativo differenziale, in luogo di quello differenziale previsto dall'articolo 4 del Dpcm 14 novembre 1997.

Il gestore dell'autostrada proponeva ricorso in Cassazione e formulava due motivi. Il ricorrente sosteneva che il giudice di appello aveva trascurato di considerare la preesistenza dell'autostrada rispetto agli edifici consortili e non aveva applicato correttamente le norme speciali (Dpcm 14 novembre 1997; Dpr 142/2004). Inoltre, sosteneva che l ’articolo 844 Codice civile doveva essere interpretato in riferimento all'articolo 6 ter della legge 13/2009 il quale ne rappresenta una disciplina specifica.

Prevalenza del rispetto di una normale qualità di vita
La Cassazione, dichiarava infondati i due motivi, rigettava il ricorso ed enunciava i seguenti principi di diritto:
*le norme di riferimento devono essere soggette ad un'interpretazione costituzionalmente orientata per cui è prevalente il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità di vita rispetto alle esigenze della produzione (Cassazione sentenze 20198/2016 e 20927/2015);
*il limite di tollerabilità delle emissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e delle abitudini degli abitanti;
* spetta al giudice di accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le emissioni nell'ambito della stessa;
* la Corte Costituzionale (ordinanza 103/2011) ha affermato che dal solo dettato dell'articolo 6 ter della legge 13/2009 non può evincersi una portata derogatoria e limitativa dell'articolo 844 Codice civile;
* l'articolo 844 Codice civile tutela il diritto di proprietà e disciplina i rapporti patrimoniali tra i privati proprietari di fondi confinanti, mentre la disciplina speciale riguarda la tutela igienico – sanitaria delle persone o delle comunità esposte al rumore.

Conclusioni
La corte di Cassazione concludeva che la Corte di appello si è attenuta ai citati principi di diritto, non ha dato prevalenza all'applicazione delle norme tecniche speciali, ha verificato il rispetto dei parametri secondo il criterio del differenziale comparativo previsto dalla disciplina generale dell'articolo 4, comma 1, del Dpcm 14 novembre 1997. Pertanto, la Corte di Cassazione condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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