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Controllo millesimi e condòmini che non ammettono in casa il geometra. Chi paga le spese in più?

Nella precedente assemblea è stata deliberata la necessità di ingaggiare una professionista per il controllo dei millesimi e dei consumi di ogni unità abitativa ad un costo di circa 400 euro cadauna. Purtroppo, al momento dei sopralluoghi, alcuni condòmini non hanno aperto la porta alla geometra. Per cui il lavoro commissionato non si può concludere nonostante abbiamo già pagato. Inoltre, giustamente, la geometra vorrà un extra per ogni nuova uscita se i condòmini si decidessero di farle visionare l’immobile. Come posso agire in questo caso? Posso chiedere rimborso spese ai condòmini? Pagano loro l’extra?

di Rosario Dolce

La domanda

Nella precedente assemblea è stata deliberata la necessità di ingaggiare una professionista per il controllo dei millesimi e dei consumi di ogni unità abitativa ad un costo di circa 400 euro cadauna. Purtroppo, al momento dei sopralluoghi, alcuni condòmini non hanno aperto la porta alla geometra. Per cui il lavoro commissionato non si può concludere nonostante abbiamo già pagato. Inoltre, giustamente, la geometra vorrà un extra per ogni nuova uscita se i condòmini si decidessero di farle visionare l’immobile. Come posso agire in questo caso? Posso chiedere rimborso spese ai condòmini? Pagano loro l’extra?

A cura di Smart24 Condominio

L'articolo 1130 codice civile riporta che tra le attribuzioni dell'amministratore sussiste quelle di eseguire le delibere dell'assemblea dei condòmini, nonché quella di disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini.

La delibera dell'assemblea dei condòmini a cui fa riferimento il lettore risponderebbe proprio a tale ultimo principio, a fronte, per come si suppone, di latenti contestazioni in ordine all'esatta perequazione dei millesimi presenti in tabella. Il diritto di ciascun condòmino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (così recita l'articolo 1118 Codice civile). L'amministratore, dall'altra parte, non può sottrarsi all'impegno di darvi esecuzione completa.Il rifiuto opposto dai condòmini – concretatosi nella scelta di non fare accedere il professionista incaricato dal “condominio” – risulta, pertanto, censurabile.

L'aumento dei costi che ne è disceso – a fronte di quanto negoziato con il tecnico, a monte – risulta un danno cagionato al Condominio tutto. Nel qual caso, l'amministratore dovrà e potrà, sulla scorta della citata delibera (esecutiva), diffidare i singoli condòmini, esortandoli a consentire l'accesso nella rispettiva proprietà - a data ed ora da convenire - al tecnico condominiale.

Lo stesso amministratore potrà, inoltre, rappresentare agli stessi condòmini “ostruzionisti” che, ove la mancata esecuzione della prestazione da parte del professionista (regolarmente nominato dall'assemblea) non potrà concludersi a causa della rispettiva condotta il condominio si riserverà di addebitare i danni legati al pagamento della stessa parcella, ricorrendo, se del caso, in giudizio.

Sotto questo aspetto, va ricordato che né l'assemblea né l'amministratore dispongono di poteri sanzionatori, per cui non si può addebitare il costo di cui trattasi direttamente in capo ai predetti condòmini (si tratterebbe di una sorta di giurisdizione domestica, non tollerabile nel nostro ordinamento). All’organo apicale del condominio non può essere infatti riconosciuto, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, un potere di “autodichia” consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere ai condòmini somme di danaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni; la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condomino all’integrità del proprio patrimonio ed è affetta da radicale nullità (Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717; Cass. civ., Sez. Il, 30/04/2013, n. 10196; Cass. civ. Sez. Il, 21/05/2012, n. 8010; Cass. civ., Sez. Il, 22/07/1999, n. 7890; Cass. civ., Sez. Il, 30/04/2013, n. 10196; Trib. Milano, sent. n. 5195/2016 del 27.04.2016)

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