Condominio

Oggetto della domanda di mediazione diverso dalla domanda giudiziale : necessaria la simmetria

La non corrispondenza comporta l’improcedibilità della domanda

di Fabrizio Plagenza

Che cosa accade se in giudizio si introduce una domanda ulteriore rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione, laddove si controverta su una delle materie per le quali l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità? Ce lo ricorda il provvedimento reso in data 16 novembre 2021, dal Tribunale di Roma.

La vicenda
Nel caso trattato, due condòmini impugnavano una delibera assembleare ritenuta viziata per diversi motivi, per lo più relativi ad una contestazione sulle modalità di imputazione delle spese. La materia, dunque, è quella condominiale. Prima di introdurre il giudizio di merito, gli attori avevano depositato istanza di mediazione a cui il condominio non aveva partecipato in quanto, in assemblea, non era stato raggiunto il quorum necessario per autorizzare l'amministratore. I due condòmini, pertanto, citavano in giudizio il condominio ma, nell'atto di citazione, aggiungevano un ulteriore oggetto rilevando che, dall'esame del rendiconto approvato con la delibera impugnata, era emersa un'altra anomalia nelle spese.

Si costituiva il condominio il quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda attorea per aver, i condòmini, introdotto in giudizio una domanda più ampia rispetto a quella dagli stessi introdotta in mediazione. La questione può sembrare meramente procedurale o, addirittura, superata, se solo si pensa al tempo trascorso dall'entrata in vigore del Dlgs 28/2010. L'esperienza, invece, insegna altro. Accade, tutt'oggi, che si introducano domande di mediazione prive degli elementi essenziali imposti dalla legge. Accade, altrettanto sovente, che si assista alla mancata conoscenza del procedimento di mediazione da parte degli stessi avvocati, chiamati ad assistere le parti in mediazione ed a rappresentarli in giudizio, ove ciò si renda necessario.

Domanda giudiziale più estesa
Vale la pena ricordare, allora, che l'articolo 4 comma 2 del Dlgs 28/2010, a mente del quale «L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa». Ma cosa accade se in giudizio si aggiunge qualcosa alla domanda? Cosa accade, cioè, laddove la domanda giudiziale abbia un contenuto più ampio rispetto alla domanda di mediazione? Si pone il problema della necessaria simmetria tra le due domande che, tra loro, devono essere connesse. La questione è stata affrontata dai giudici di merito in varie occasioni. Ciò impone una riflessione : la necessaria simmetria tra domanda di mediazione e domanda giudiziale non è ancora stata del tutto assimilata.

La necessaria connessione
Per il Tribunale di Milano (sentenza 836/2018), occorre che tra l’istanza di mediazione ed il successivo atto di citazione, si possa ravvisare «identità dei fatti posti a fondamento dell’istanza di mediazione e dell’azione giudiziale». Secondo il Tribunale di Pordenone (sentenza del 18 Febbraio 2019) «in tema di mediazione obbligatoria, deve ritenersi sufficiente, al fine di ritenere soddisfatto il requisito di procedibilità, che i fatti posti a fondamento della domanda siano gli stessi del successivo giudizio, a nulla rilevando l’esatta qualificazione giuridica della vicenda, operazione riservata al successivo giudizio di merito».

Ove, al contrario, venga ravvisato un difetto di connessione tra le due domande, la condizione di procedibilità non può dirsi assolta, per la parte della controversia (indicata nell'articolo 5 comma 1 bis Dlgs 28/10) che non sia stata oggetto del procedimento di mediazione. Infatti, «proprio per assicurare la fruttuosità del tentativo di conciliazione, deve esservi perfetta corrispondenza fra la domanda giudiziale proposta in seguito all’esito negativo del tentativo di conciliazione e la domanda inizialmente avanzata» dal momento che, come ricordato dal Tribunale di Potenza (sentenza 1064 del 28 dicembre 2020) «soltanto in questo caso la controparte è posta in condizione di acquisire tutti gli elementi di valutazione che le consentono di soppesare gli eventuali rischi riconducibili alla instaurazione della lite».

L’improcedibilità
L'effetto, negativo, è l'improcedibilità della domanda. Tornando al provvedimento reso all'esito della prima udienza del 16 novembre 2021, il legale degli attori, «preso atto dell'eccezione sollevata da controparte», chiedeva «rinvio al fine di espletare nuova mediazione con riferimento anche alle ulteriori lamentele sollevate nell'atto di citazione relativamente alla delibera impugnata». Veniva, pertanto, concesso il «termine di 15 giorni per l'introduzione della nuova procedura di mediazione».

Consigli conclusivi
Conoscere il procedimento di mediazione. È questo il presupposto per poter affrontare con professionalità, cautela e correttezza, l'iter che nasce dal deposito dell'istanza di mediazione innanzi ad un organismo e che, talvolta, prosegue nelle aule giudiziarie. Un vero e proprio monito per non incorrere in errori professionali. La considerazione diventa ancora più efficace nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Allorquando, cioè, si controverte su una delle materie indicate dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, numero 28.

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