Condominio

Il decalogo della Cassazione nel reato di appropriazione indebita

Il reato si consuma alla fine dell’incarico perchè l'amministratore finché è in carica potrebbe reintegrare il condominio delle somme sottratte

di Giulio Benedetti

La Cassazione nell’ordinanza 42271/2021 ha redatto un decalogo in tema del reato di appropriazione indebita commessa dall'amministratore condominiale. Il caso trattato riguardava il ricorso di un amministratore condominiale avverso la sentenza della Corte di appello, la quale aveva confermato la sua condanna per il reato dell'articolo 646 Codice penale e il ricorrente sosteneva l'ingiustizia della condanna perché:
* l'appropriazione indebita è un reato istantaneo e non permanente e , pertanto, le condotte appropriative si consumano singolarmente al momento della loro realizzazione o alla chiusura dei bilanci annuali e non già alla fine del mandato dell'amministratore;
*la gestione disordinata della contabilità condominiale , sotto il profilo soggettivo , non è indicativa di una volontà appropriativa dell'amministratore ;
* la pena irrogata è eccessiva.

Il ragionamento della Suprema corte
La Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso , condannava il ricorrente a pagare euro tremila alla cassa delle ammende, ed enunciava i seguenti principi di diritto:
*la Corte di appello si è conformata alla prevalente giurisprudenza (Cassazione 57383/2018) per cui l'amministratore che , senza l'autorizzazione assembleare, distoglie i saldi dai conti attivi del condominio, dal conto condominiale, risponde del reato di appropriazione indebita , a prescindere dalla destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o ad esigenze dei condomìni amministrati. Tale condotta , infatti, comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento;
* in relazione al profilo soggettivo il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione in relazione alle ragioni del prelevamento del denaro, dimostrando la consapevolezza dell'indebita condotta;
*il reato di appropriazione indebita si consuma al momento della cessazione dell'amministratore dalla sua carica , in quanto in tale momento , in mancanza di restituzione delle somme sottratte, si verifica con certezza l'interversione del possesso del denaro . Invero essendo il denaro un bene fungibile, l'amministratore fino al momento della cessazione dalla carica potrebbe reintegrare il condominio delle somme sottratte ( Cassazione 19519/2020; 40870/2019; 11323/2021).Nel caso trattato l'amministratore è cessato dalla carica nel 2016 e non risulta accertata la verificazione di precedenti alternative forme di chiusura della contabilità capaci di definire i conti nel dare e nell'avere tra l'amministratore e il condominio;
*la graduazione della pena tra il minimo ed il massimo rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la cui valutazione, se adeguatamente motivata , è insindacabile dal giudice di legittimità.

Conclusioni
Nel caso trattato la Corte di appello , nel determinare la pena , ha valorizzato l'entità delle somme sottratte , superiori ai diecimila euro, e l'intensità del dolo desumibile dalla protrazione nel tempo delle condotte.

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