Condominio

Il timbro sulle spese valide per la detrazione

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

La norma contenuta nel Dl 157/2021 sulle detrazioni operate da chi sfrutta il superbonus rischiava di rimescolare le carte in senso non metaforico. Perché sembrava delineare un nuovo tipo di trattamento per una scelta poco usata, quella, appunto, della detrazione al posto delle cessione del credito o dello sconto in fattura.

Il Dl 157/2021 ha infatti modificato il comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020, introducendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui, con riferimento alle spese per interventi agevolati con il superbonus, il contribuente fruisca della relativa detrazione in dichiarazione dei redditi, salvo il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale. Quindi, l’obbligo scatta quando la presenta tramite un intermediario abilitato, caso abbastanza frequente.

L’interrogativo che era subito sorto riguardava il visto di conformità: va richiesto in relazione all’intera dichiarazione in cui la detrazione è indicata, oppure può riferirsi solo ai dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione in argomento?

Le Entrate scelgono, anche con questa faq, la via della semplificazione: il visto di conformità va richiesto solo per i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Tranne i casi esplicitamente previsti dalla normativa, per cui invece il visto di conformità va fatto sull’intera dichiarazione (ed è quindi assorbente dell’obbligo di cui al nuovo comma 11 dell’articolo 119). Come per esempio accade quando i contribuenti (articolo 17 del Dlgs 241/1997) usano in compensazione i crediti relativi a imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©