Condominio

Bonus facciata con fattura al 2021 con responsabilità solidale dell’appaltatore

L'introduzione da parte del decreto antifrode dell'asseverazione di congruità delle spese anche per cessione del credito o sconto in fattura non modifica il consolidato regime di cassa per le persone fisiche

di Rosario Dolce

Con la risposta offerta all'interrogazione del 17 novembre 2021 avanti alla VI Commissione permanente (Finanze) 5-07055 rubricata «Chiarimenti per l'accesso ai benefìci fiscali di cui al decreto-legge 34/2020 da parte dei contribuenti con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori» si dovrebbero mettere a tacere i dubbi sull'applicazione del principio di cassa (anche) in tema di bonus facciata senza stati di avanzamento lavori.

In realtà, il chiarimento richiesto interessava il bonus facciata solo incidentalmente; nel senso che il quesito formulato dai parlamentari riguardava il superbonus; in particolare, veniva chiesto se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, e che non riesce però a portarli completamente a termine (seppure li conclude con i risultati prefissati normativamente), avesse comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali, senza dover restituire i benefìci sugli acconti corrisposti.

Indifferente la data di ultimazione lavori
La risposta offerta al riguardo - sentiti i competenti Uffici dell'amministrazione finanziaria - è molto tecnica e, dopo una premessa sulla portata dell'articolo 121 del decreto Rilancio - per come novellato dal decreto Antifrode anche con la previsione del comma 7-bis (il quale stabilisce che l'opzione possa essere esercitata anche con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2022) – richiama la circolare 8 agosto 2020, numero 24/E dell'agenzia delle Entrate, laddove specificamente riporta che la detrazione si applica alle spese sostenute per gli interventi « trainanti » e « trainati » elencati nell'articolo 119 del decreto Rilancio, nel periodo di vigenza dell'agevolazione ivi indicato, indipendentemente dalla data di avvio e di ultimazione degli interventi cui le spese si riferiscono.

La conclusione che è stata ricavata – che possiamo commutare in termini di principio operativo sulla scorta di una sorta di interpretazione autentica- è quella per cui: «i benefici in commento sono correlati al « sostenimento » delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili». Il parlamentare (Fragomeli) che ha confezionato la risposta, a tal punto, si è spinto oltre ed ha esplicitamente esteso l'assunto principio anche a tutti gli altri bonus fiscali (bonus facciata, compreso), ovverosia a quelli indicati dal comma 2 dell'articolo 121, con specifico riguardo all'esercizio delle due opzioni ivi riportate sulla gestione del credito di imposta (sconto in fattura e cessione del credito) corrispondente alla detrazione pur in assenza degli stati di avanzamento dei lavori.

La responsabilità solidale tra committente e appaltatore
Invero, con riferimento agli interventi per i quali non sono previsti stati di avanzamento lavori, l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura può essere esercitata facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente completati.A ciò si aggiunge che, seppure le norme sopra citate non stabiliscano il termine entro il quale i lavori debbano essere ultimati (ai fini del consolidamento della detrazione o dell'esercizio dell'opzione per una delle modalità alternative alla fruizione diretta della detrazione medesima), le opere per cui sono esercitate le opzioni sulla gestione del credito di imposta dovranno comunque essere ultimate (in un tempo congruo).

Il meccanismo giuridico che si innesta dinanzi al fisco, in tal caso, è stato calibrato nel quadro della responsabilità solidale, tra committente ed appaltatore.Il mancato completamento delle opere innesterà, pertanto, un concorso nella violazione della predetta normativa, che comporterà, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, numero 472, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

Il concetto di soldarietà
Nel Codice civile, la solidarietà è definita dall’articolo 1292: l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di una libera gli altri.Pertanto, come già anticipato dal Quotidiano del condominio, l'introduzione da parte del decreto antifrode, dal 12 novembre 2021 dell'asseverazione di congruità delle spese anche per l'opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (non per l'utilizzo diretto in dichiarazione) di tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus facciate non qualificato, cioè solo pittura, il sismabonus non al 110%, il fotovoltaico, l'accumulo e le colonnine al 50%), non modifica il consolidato regime di cassa per questi bonus per le persone fisiche, non impresa.

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