Condominio

Superbonus 110% e coibentazione del tetto

L'agenzia delle Entrate, attraverso una recente risposta ad un interpello, chiarisce le condizioni necessarie per l'accesso all’agevolazione

di Deborah Maria Foti - Anapi

La risposta 779 del 16 novembre 2021 fornita dall'agenzia delle Entrate, riguarda l'intervento di coibentazione del tetto, il quale può essere agevolato con il superbonus 110%, ma solo in alcuni casi. Nel caso esaminato l'istante spiega di voler effettuare interventi di demolizione e rimozione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso, in modo da poter realizzare un locale non abitabile e adibito a lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria abitazione sottostante.

La richiesta del contribuente
Il contribuente specifica che l'attuale sottotetto è accatastato come locale accessorio al fabbricato sottostante e non è dotato di impianto di riscaldamento, mentre, il nuovo sottotetto, sarà dotato di impianto di riscaldamento, ma resterà accatastato sempre come locale accessorio al fabbricato principale. Oltre agli interventi di coibentazione, verrà realizzata anche la posa di nuovi infissi e ringhiere sui balconi.A tal proposito, quindi, l'istante chiede alle Entrate se è possibile usufruire del superbonus 110% per gli interventi di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali, nonché per la posa degli infissi esterni.

Il ragionamento delle Entrate
In risposta, l'agenzia delle Entrate ha ricordato che il superbonus spetta nel caso di interventi “trainanti” di isolamento delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati. Inoltre, l'Agenzia ha specificato che: «Per effetto della modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 al citato comma 1, lettera a), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi trainanti rientra anche la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge 178 del 2020). Anche per tale intervento, agevolabile con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, la detrazione è condizionata, tra l’altro, al rispetto delle condizioni indicate nel medesimo comma 1, lettera a)».

Ciò significa che l'intervento di isolamento termico deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, percentuale che deve essere raggiunta con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Nel caso di specie, ai fini del computo della superficie disperdente lorda, non deve essere conteggiata la superficie del tetto e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio poiché, come indicato dall'istante, il locale non è riscaldato. Il computo, quindi, andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio.

Conclusioni
Difatti, l'Agenzia chiarisce che: «Al riguardo, si precisa che essendo l’intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, la verifica del predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare». Infine, per quanto riguarda le spese sostenute per la posa degli infissi, l'agenzia delle Entrate ha spiegato che l'agevolazione spetta solo nel caso di componenti già esistenti o di loro parti, ma non per le nuove installazioni, pertanto il contribuente non potrà avere accesso al superbonus.

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