Condominio

Nel supercondominio le spese per parti comuni sono previste contrattualmente

Non dovuti e da restituire i pagamenti effettuati a copertura di spese diverse da quelle inerenti il cortile comune

di Eugenia Parisi

Un condominio ha convenuto in giudizio il vicino condominio chiedendo, posto quanto già accertato in merito all'esistenza di un supercondominio, la condanna, ai sensi dell’articolo 2033 Codice civile o a titolo di ingiustificato arricchimento, alla restituzione di una corposa somma: il Tribunale di Milano, con sentenza 8862/2021, ha accolto la domanda.

Le risultanze documentali
Il regolamento del condominio attore prevedeva, testualmente, che esso «fa parte del Supercondominio di via C e che deve partecipare alle spese nella misura di 235,46 millesimi limitatamente ai percorsi stradali interni di cui al mappale 101 sub 706 e mappale 80 sub 702; nonché alla relativa illuminazione, guardiania, cancelli elettrici e quant’altro strettamente attinente ai percorsi pedonali e carrai delle suddette porzioni e che saranno proporzionalmente ripartite sulla base della tabella millesimali allegate».

Tale previsione esplicitava in norma regolamentare interna, l’obbligo assunto dall’acquirente al momento della vendita del complesso immobiliare che costituiva originariamente un unico condominio con gli edifici coinvolti, esplicitato nei patti speciali inseriti a rogito, a norma del quale «l’unità venduta con le relative pertinenze e i posti auto concorreranno alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile al mappale 101 sub 706 in ragione dei millesimi di proprietà pari a 236,62/1000».

Pertanto, in assenza di altro valido titolo negoziale e stante l'inefficacia delle delibere assembleari del condominio convenuto nei confronti del condominio attore, risultava evidente che i pagamenti effettuati a copertura di spese diverse da quelle strettamente inerenti al cortile comune fossero indebite e le somme corrisposte dovevano essere restituite.

La condanna alla restituzione delle somme documentate
Sono stati, quindi, sommati gli importi di cui il condominio convenuto aveva documentato l'effettivo pagamento, con esclusione degli importi relativi ad anni precedenti, poiché non ne era stato dato riscontro documentale. Le voci di spesa dei consuntivi, addebitate a carico del condominio convenuto in ragione dei millesimi di proprietà non erano oggetto di contestazione e nessuna di esse atteneva alla manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile al mappale 101 sub 706; pertanto, il relativo pagamento non poteva che ritenersi indebito, eccettuati i pagamenti effettuati a fronte dei crediti cristallizzati nei precedenti giudiziali.

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