Condominio

Pagamenti nel 2021 per congelare il bonus facciate

Da effettuare il pagamento dell’intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti»

di Luca De Stefani

Se verrà confermata la riduzione dal 90% al 60% della detrazione del bonus facciate, per il 2022, come prevista dal Ddl di Bilancio 2022, il privato che vorrà beneficiare in dichiarazione dei redditi della percentuale massima su tutta la spesa, iniziando a detrarre da subito la quota decennale per il 2021, dovrà effettuare il pagamento dell’intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti», assumendosi i rischi e le conseguenze di eventuali inadempimenti dell’impresa.

Nel caso di sconto in fattura da parte dell’impresa, inoltre, il bonifico potrebbe ridursi al solo 10% della fattura. Considerando che lo sconto è parziale (90%), l’intera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera sostenuta, con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta 90/2021). Pertanto, la fattura deve essere emessa per tutta la spesa e con Iva su tutto l’importo, nella data del pagamento del 10 per cento.

L’introduzione da parte del decreto antifrode, dal 12 novembre 2021 dell’asseverazione di congruità delle spese anche per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (non per l’utilizzo diretto in dichiarazione) di tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus facciate non qualificato, cioè solo pittura, il sismabonus non al 110%, il fotovoltaico, l’accumulo e le colonnine al 50%), non modifica il consolidato regime di cassa per questi bonus per le persone fisiche, non impresa.

Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 121 del Dl 34/2020, infatti, alla lettera b) introduce solo l’asseverazione di congruità per le suddette opzioni e non modifica l’asseverazione attestante «i requisiti tecnic i sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione».

Quest’ultima non è stata modificata dal decreto antifrode, quindi, se richiesta per questi bonus edili non al 110% (come per il bonus facciate qualificato, con pratica all’Enea), dovrà essere effettuata solo alla fine dei lavori, come previsto anche prima del decreto antifrode. Non muta, quindi, il principio di cassa, «indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti». Dal nuovo comma 1-ter, però, sembra che, per effettuare (e comunicare alle Entrate) una delle due opzioni di cessione del credito o dello sconto in fattura dei bonus edili non 110%, oltre al visto di conformità, serva da subito anche l’asseverazione di congruità (la norma dice «in caso di opzione» i tecnici abilitati asseverano la congruità). Pertanto, come per il bonifico, anche questa asseverazione sarà preventiva, perché si potrà basare solo su quanto indicato nella fattura anticipata dall’impresa (o sull’eventuale contratto di appalto), senza una verifica a consuntivo dei lavori svolti.

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