Condominio

L'asseverazione del professionista nella nuova disciplina fiscale del superbonus edilizio

Al fine di evitare abusi, i professionisti sono responsabili penalmente degli eventuali falsi visti di conformità

di Giulio Benedetti

Notizie di stampa riferiscono che il ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza hanno accertato indebite richieste, per 800 milioni di euro, di finanziamenti per i bonus edilizio e delle facciate. La risposta a tali abusi è il Dl 157/2021 contenente misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

L'asseverazione dei professionisti
Il sistema di controllo ideato è quello di affidare (articolo 1) ai professionisti abilitati il controllo delle richieste, mediante l ’apposizione di un visto di conformità. Tale atto non è necessario allorquando il contribuente intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata direttamente all'agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto di imposta che presta l'assistenza fiscale. La ragione di tale divergente disciplina risiede nel fatto che nel primo caso il finanziamento diventa una moneta fiscale, difficile da controllare e da sospendere in tempi rapidi, mentre nel secondo i tempi di accertamento sono quelli ordinari.

La scelta del legislatore è quella di demandare ai professionisti il controllo sulla congruità delle domande di finanziamento per i predetti bonus, rendendoli responsabili penalmente per gli eventuali falsi visti di conformità. La falsa attestazione del visto di conformità integra l'ipotesi del reato di falsità ideologica commessa dal privato in un atto pubblico (articolo 483Codice penale in relazione all'articolo 76 del Dpr 445/2000) e consiste nella falsa attestazione al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, di fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, punito con la reclusione fino a due anni.

Chi rilascia il visto di conformità
Il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Il visto viene emesso, ai sensi dell'articolo 35 del Dlgs 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del Dpr 322/1998:
- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali, dei consulenti del lavoro;
- i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti nelle Camere di commercio, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o equipollenti o con il diploma di ragioneria;
- i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti ai sensi dell'articolo 32 del Dlgs 241/1997.

I tecnici abilitati asseverano la congruità alle spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 13 -bis, della legge 77/2020.La responsabilità del professionista per la falsa asseverazione integra il reato in quanto la Cassazione (sentenze 36903/2021 e 5365/2018) afferma che il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 Codice penale) sussiste solo se l ’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (come la falsa indicazione reddituale per ottenere una migliore graduatoria per ottenere la copertura di un posto determinato presso un ente pubblico). Il reato ricorre quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero , ricollegando specifici effetti nell'atto – documento nel quale la sua dichiarazione è inserita dal pubblico ufficiale ricevente.

Il sistema dei controlli dell'agenzia delle Entrate
L'agenzia delle Entrate (articoli 2 e 3), entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successiva alla prima e delle opzioni inviate che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono relativi:
-alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuati dai soggetti indicati nelle predette comunicazioni e opzioni.

Se a seguito del controllo l’agenzia delle Entrate accerta i rischi predetti, ne comunica l’esito al soggetto che ha trasmesso la comunicazione e la stessa si considera come non effettuata. Se i rischi non risultano confermati, la comunicazione produce gli effetti previsti dalla normativa. Nei confronti degli importi dovuti non versati, anche relativi a cessioni dei crediti di imposta, l'agenzia delle Entrate (articolo 4) procede con atto di recupero, comprensivo delle sanzioni (del 30%), che notifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. Le controversie relative agli atti di recupero sono di competenza del giudice tributario, ai sensi del Dlgs 546/1992. Infine occorre notare che il decreto legge non contiene norme transitorie, entra in vigore immediatamente e si applica anche alle procedure del superbonus o del bonus facciate in corso di attuazione.

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