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Superbonus, i box esclusi dalla riqualificazione si contano ai fini del massimale di spesa?

Vorrei un chiarimento sul calcolo delle unità che bisogna considerare per il calcolo dei massimali per interventi trainanti, in un intervento di riqualificazione energetica con bonus 110%. Se l’assemblea dovesse deliberare di escludere nel riparto degli interventi di riqualificazione alcuni box auto, in quanto i proprietari di tali unità non avranno nessun vantaggio, tali box vanno comunque considerate nel contagio delle unità per calcolo del massimale?

di Rosario Dolce

La domanda

Vorrei un chiarimento sul calcolo delle unità che bisogna considerare per il calcolo dei massimali per interventi trainanti, in un intervento di riqualificazione energetica con bonus 110%. Se l’assemblea dovesse deliberare di escludere nel riparto degli interventi di riqualificazione alcuni box auto, in quanto i proprietari di tali unità non avranno nessun vantaggio, tali box vanno comunque considerate nel contagio delle unità per calcolo del massimale?

A cura di Smart24 Condominio

Conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.

In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8Quindi, come riportato dall'Agenzia delel Entrate nella Circolare 24/E, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Tuttavia, anche ai fini del Superbonus, analogamente a quanto previsto per il sismabonus e per l'ecobonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni e in base al tenore letterale dell'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto Rilancio riferita al «numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio», nonché del richiamo all'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, contenuto nel comma 4 del citato articolo 119, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.

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