Condominio

Il potere di recesso dell’amministratore dall’assicurazione non incontra limiti di merito

A poter sindacare il suo operato sono solo i condòmini, non certo la compagnia di assicurazione

di Rosario Dolce

La compagnia di assicurazione del fabbricato non può mettere il naso sul potere dell'amministratore di disdire la polizza globale. Il Tribunale di Milano (con sentenza 8718 del 27 ottobre 2021) bacchetta così una società assicurativa, la quale riteneva invalido il recesso contrattuale assumendo che l'amministratore non avesse il potere per disporre sul merito una simile facoltà per conto dei rispettivi mandanti (ovvero i condòmini).

La vicenda
In realtà il caso sottoposto all'attenzione del giudice meneghino era anche più complesso, perché si dibatteva non solo della presenza o meno di una delibera assembleare che autorizzasse l'amministratore a recedere dall'impegno contrattuale (che, in effetti, era sussistente ed era stata pure depositata in giudizio), quanto anche di una clausola contrattuale che prevedeva la possibilità della disdetta solo a condizione dell'accensione di una polizza più favorevole per l'assicurato.Dunque, oggetto della censura non era tanto l'esistenza della delibera autorizzativa ai fini della disdetta, quanto il diligente espletamento del mandato conferito dai condòmini e, segnatamente, la conformità delle condizioni della nuova polizza allo “standard” indicato dall'assemblea.

Tale approccio, tuttavia, attribuisce ad un “terzo” (quale la compagnia assicurativa) la valutazione dell'operato del mandatario in palese violazione della normativa di riferimento – soggiunge il decidente - secondo cui, essendo i limiti del potere rappresentativo posti nell'interesse esclusivo del mandante (articolo 1130 Codice civile), eventuali contestazioni inerenti il travalicamento degli stessi possono esser fatte valere in via esclusiva dal mandante (cioè dai condòmini).

La decisione
In conclusione, pretendere di subordinare la validità del recesso dalla polizza all'esibizione della nuova e, segnatamente, all'esito positivo della comparazione tra le condizioni ivi previste equivale ad introdurre una condizione ulteriore alle modalità legali disciplinate per il recesso, che, in quanto tali, sono da ritenere inammissibili.Queste ultime, infatti, prevedevano esclusivamente la comunicazione della disdetta da eseguirsi in data anteriore di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza contrattuale mediante l'invio di lettera raccomandata A/R.

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