Condominio

Legittima la delibera che approva i bilanci consuntivi relativi a più anni in una sola assemblea

Non comporta invalidità del deliberato la violazione del principio di annualità della gestione e il ritardo nell’approvazione

di Giovanni Iaria

Con la sentenza 17135/2021, pubblicata il 4 novembre 2021, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla validità o meno della delibera con la quale l'assemblea condominiale approva in un'unica soluzione più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente.

I fatti
La vicenda origina dall'impugnazione da parte di una condòmina della delibera con la quale l'assemblea condominiale aveva approvato i bilanci consuntivi di quattro anni di gestione presentati dall'amministratore cumulativamente. La condòmina chiedeva che la delibera venisse dichiarata nulla e/o annullabile, deducendone l'illegittimità per violazione del principio di annualità della gestione e per il ritardo in quanto i bilanci erano stati presentati oltre il termine di 180 giorni previsto dall'articolo 1130, numero 10, del Codice civile.

Secondo la condòmina, il rendiconto condominiale non può prescindere dai saldi della gestione precedente al fine di consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allineato e di conseguenza effettuare le operazioni contabili necessarie a collegare un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un unicum contabile privo di soluzioni di continuità.

La decisione
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che se è vero che dall'approvazione di un rendiconto che non si colleghi a quello dell'anno precedente (eventualmente non ancora presentato) possono nascere problemi in ordine alla sua idoneità a fornire una rappresentazione affidabile della situazione finanziaria patrimoniale del condominio, ha dato torto alla condòmina, rigettando l'impugnazione, in quanto nel caso esaminato non era configurabile la violazione dell'articolo 1135 del Codice civile nella parte in cui prevede che il rendiconto sia riferito al periodo temporale dell'anno, avendo l'assemblea discusso ed approvato, in un'unica soluzione, più rendiconti formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato contabilmente a quello dell'annualità precedente.

Non è neanche configurabile, ha osservato, una previsione pluriennale di spesa, trattandosi di bilanci consuntivi e non di bilanci preventivi. Irrilevante ai fini della validità della delibera, ha concluso il giudice capitolino, la deduzione della condòmina circa la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di presentare il conto della gestione entro il termine dei 180 giorni decorrenti dalla chiusura del bilancio annuale, in quanto il ritardo non intacca la validità della stessa, essendo, quest'ultimo, valutabile ai soli fini dell'eventuale revoca dell'amministratore dall'incarico.

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