Condominio

La terrazza di copertura resta condominiale anche se vi si accede da una porta chiusa

Impossibile dimostrare di averla usucapita se altri condomini vi stendono i panni o installano antenne

di Annarita D’Ambrosio

La terrazza di copertura dell’edificio, senza un titolo risalente alla costituzione del condominio che ne attesti la proprietà esclusiva, anche se costituisce parte integrante dell’appartamento a cui è contigua, si presume bene condominiale ai sensi dell’articolo 1117 Codice civile. Lo stabilisce la sentenza della Cassazione 32808/2021 depositata il 9 novembre.

I fatti
A rivolgersi alla Suprema corte era stato un condomino, proprietario dell’appartamento all’ultimo piano dello stabile, che contestava una delibera assembleare autorizzativa di un manufatto sulla terrazza di copertura che asseriva essere di sua proprietà. Soccombente in primo e secondo grado il condomino perciò si era rivolto alla Cassazione presentando il titolo di acquisto proprio e dei propri danti causa, nonchè precisando di avere per dieci anni utilizzato esclusivamente la terrazza, chiusa da una porta d’accesso, acquisita dunque in ogni caso per usucapione.

La decisione
La Suprema corte però respinge la richiesta e torna sul tema del maggior utilizzo del bene condominiale che non ne prova mai la proprietà esclusiva in assenza di titolo di acquisto che deve essere originario, ossia risalente all’atto costitutivo del condominio (Cassazione 3852/2020; Cassazione 11195/2010; Cassazione 5633/2002; Cassazione 8152/2001).

L’usucapione in condominio
Non provato, aggiungono i giudici di legittimità, neppure l’acquisto per usucapione ovvero il possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall’animo di tenere la cosa come propria. Alla terrazza i proprietari precedenti al ricorrente facevano accedere gli altri condomini di frequente, anche solo per stendere la biancheria ad asciugare.

Per l’usucapione in condominio - ricordano i giudici di legittimità - è vero che non è necessaria una vera e propria interversione del possesso, ossia un mutamento dello stesso, ma occorre però dimostrare di avere goduto del bene in maniera esclusiva ed inconciliabile con il godimento altrui. Per cui non rileva la porta di accesso, ma anche solo un rapporto materiale continuativo con il bene ( stendere la biancheria o prevelare acqua o installare antenne) interrompe - concludono - l’usucapione dello stesso.

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