Condominio

Cessione del credito negli appalti: per il condominio nessun obbligo verso i dipendenti dell’appaltatore

L’avvenuta cessione lo esonera da azioni rivendicative poste in essere dai lavoratori non retribuiti

di Ivana Consolo

Condominio ed aziende appaltatrici vengono sempre inevitabilmente in contatto tra loro; difatti, ogniqualvolta si debba procedere a lavori di ristrutturazione, è l'appalto il contratto che viene concluso dal condominio con la ditta esecutrice. È dunque circostanza di non poco conto conoscere la disciplina di tale tipologia contrattuale, unitamente alle vicende cui possa andare incontro il credito che ne deriva. Con la recentissima sentenza civile numero 8648, del 21 ottobre 2021, il Tribunale di Roma ci fornisce alcuni spunti davvero molto interessanti, da tenere sicuramente bene a mente.

I fatti
La vicenda che fa da sfondo alla pronunzia in esame, vede quali suoi “protagonisti” un condominio ed i dipendenti di una ditta appaltatrice. La ditta aveva prestato la propria opera in favore del condominio per alcuni lavori di ristrutturazione; il ruolo del condominio era dunque quello di committente nell'ambito di un contratto di appalto tra privati. Fino ad un certo periodo, il debito nascente dal contratto d’appalto era pacificamente esigibile dalla ditta; poi, per l’effetto di una cessione del credito posta in essere dall'appaltatrice, il condominio è diventato debitore verso un terzo soggetto.

Gli operai dipendenti della ditta incaricata di svolgere i lavori, dovendo però riscuotere ancora somme per la loro prestazione d'opera, si determinavano ad agire direttamente nei confronti del condominio, con l'avvio di più procedimenti monitori. Il condominio, forte dell’avvenuta cessione del credito, per giunta antecedente all'azione dei lavoratori, spiega formale opposizione avverso i decreti ingiuntivi. Il Tribunale di Roma, con il provvedimento in esame, dà piena ragione al condominio.

La normativa richiamata dal Tribunale
Per comprendere la decisione del Tribunale capitolino, occorre preliminarmente individuare e chiarire l'ambito normativo entro cui si “muovono” le parti in causa. Ci troviamo evidentemente di fronte alla disciplina del contratto di appalto ed alla fattispecie giuridica della cessione del credito; diviene quindi essenziale analizzarne e capirne alcuni aspetti specifici.In tema di appalto, l’articolo 1676 del Codice civile disciplina la cosiddetta azione diretta. Di cosa si tratta?Ebbene, se i lavoratori dipendenti dell’appaltatore devono recuperare somme loro legittimamente spettanti per l’opera prestata, hanno la facoltà di agire direttamente nei confronti del committente, chiedendogli il pagamento di quanto spettante fino alla concorrenza del debito complessivo alla data in cui si propone l'azione.

Si prevede una tale possibilità in virtù del fatto che, sebbene il lavoro sia stato svolto al servizio/dipendenze dell’appaltatore, tutta l'attività è comunque finalizzata a dare soddisfo ad un esclusivo interesse del committente. Tornando al caso di specie, i lavoratori della ditta appaltatrice decidono di procedere con ingiunzioni di pagamento direttamente nei confronti del condominio committente, avvalendosi della facoltà di cui alla norma suesposta. Ma cos'è che i lavoratori non hanno adeguatamente considerato? Non hanno tenuto nella dovuta considerazione la cessione del credito che, antecedentemente alla loro azione, l'appaltatrice aveva posto in essere.

Le conseguenze della cessione del credito
La cessione del credito è fattispecie disciplinata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice civile. In buona sostanza, se tra due soggetti esiste un rapporto obbligatorio in forza del quale, l’uno è tenuto a fare o a dare qualcosa all’altro, è piena facoltà del creditore cedere il proprio diritto ad un terzo soggetto. Il terzo, subentrerà così nella posizione giuridica del cedente, senza alcun bisogno di acquisizione del consenso del debitore, che vedrà semplicemente cambiare il soggetto nei cui confronti sarà tenuto in ogni caso ad adempiere. Nella vicenda per cui è causa, se la ditta appaltatrice ha trasferito a terzi il suo credito verso il condominio committente, con un atto di cessione efficace riguardo ai terzi a norma dell’articolo 1265 del Codice civile, e se tale efficacia si è già avuta alla data in cui i dipendenti propongono la domanda di cui all’articolo 1676 del Codice civile, «il debito del condominio committente verso l’appaltatore più non esiste, mancando l’oggetto dell’azione diretta attribuita ai dipendenti dell’appaltatore».

Questa è la prima rilevante conclusione a cui giunge il Tribunale capitolino, che lascia già chiaramente intendere come le ragioni del condominio appaiano perfettamente accoglibili. I lavoratori avevano ulteriormente argomentato circa il fatto che, al momento della proposizione dei decreti ingiuntivi, il condominio era ancora tenuto al pagamento di rate (non scadute) per i lavori eseguiti. Ma il Tribunale smonta anche tale tesi difensiva, affermando che, al momento dell'azione, la cessione del credito era comunque già perfettamente avvenuta.

Conclusioni
Si perviene quindi ad una seconda rilevante conclusione: «la disciplina degli effetti della cessione del credito rispetto ai terzi creditori, non muta per il fatto che il credito ceduto, nel momento della cessione, non sia ancora esigibile perché non è ancora scaduto il termine previsto per il suo pagamento». Se pensiamo al momento che stiamo vivendo, in cui, per l'effetto del cosiddetto superbonus 110%, ci sarà un proliferare di contratti d'appalto per l'esecuzione di lavori in condominio, possiamo renderci perfettamente conto di quanto sia importante conoscere l'operatività della cessione del credito; la sentenza sin qui esaminata appare dunque “illuminante”.

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