Condominio

La delibera solo programmatica può essere approvata a maggioranza semplice

Non contenendo decisioni operative è tra l’altro più difficile la dimostrazione dell’interesse ad agire da parte dell’impugnante

di Luana Tagliolini

La delibera assembleare meramente programmatica non è impugnabile per carenza di interesse ad agire. Il principio è riportato dalla Corte di appello di Roma nella recente sentenza 6936/2021.

I fatti
Riferiva l’attrice che l’assemblea aveva ritenuto che l’unità immobiliare di sua proprietà era stata trasformata da soffitta in civile abitazione, sicché, ai sensi dell’articolo 69, comma 2, disposizioni di attuazione del Codice civile, si era inteso procedere, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, Codice civile, ad una rettifica/modifica del valore proporzionale espresso nella tabella millesimale; l’assemblea, quindi, dopo aver approvato l’adeguamento dei valori millesimali riferiti a detta unità immobiliare, aveva posto le spese ad esclusivo carico dell'attrice e conferito mandato all’amministratore «di avviare la procedura di revisione avvalendosi - ove ritenuto opportuno - di personale tecnico specializzato».

L'attrice impugnava, pertanto, la delibera per sentirne dichiarare la nullità e/o l’annullamento in quanto adottata non solo in violazione sia dell’articolo 69, comma 1, disposizioni di attuazione del Codice civile (che richiedeva l’unanimità del consensi) ma anche del regolamento di condominio (il quale conteneva una riserva, in favore dall’originario costruttore del fabbricato condominiale, a poter modificare la destinazione delle singole unità immobiliari; la modifica di destinazione d'uso dell'unità immobiliare di proprietà della odierna attrice che fu apportata dal citato costruttore suo dante causa).

Pronunce di merito: stesse conclusioni, motivazioni diverse
L’impugnazione era stata respinta dal Tribunale, il quale aveva ritenuto che, nel caso di specie, ricorrevano tutti i presupposti richiesti dall’articolo 69 comma 2 citato.La condomina ricorreva in appello ma i giudici di secondo grado confermarono la sentenza impugnata, anche se sulla base di una diversa motivazione. Infatti, dall’esame degli atti di causa era emerso che l’assemblea si era limitata ad approvare genericamente «l’adeguamento dei valori millesimali espressi nelle tabelle allegate al regolamento condominiale», dando «mandato all’amministratore di avviare la procedura di revisione avvalendosi -ove ritenuto opportuno- di personale tecnico specializzato».

Pertanto, secondo la Corte di appello, la decisione assembleare si era limitata a esprimere una mera dichiarazione di intenti, in quanto in quella sede non era stata accertata l’esistenza di un’effettiva alterazione del rapporto tra il valore dell’unità immobiliare della condòmina e quello del fabbricato condominiale richiesto dall'articolo 69, numero 2 citato e, tanto meno, la sua effettiva entità. Solo l’esito della procedura di revisione del tecnico specializzato avrebbe reso possibile accertare definitivamente l’esistenza dell’asserita alterazione, determinandone in concreto anche l’entità ed essere oggetto di un’autonoma e successiva valutazione assembleare.Ne derivava che, stante la natura meramente programmatica, l’impugnata delibera non richiedeva l’unanimità dei consensi di tutti i condòmini, ma poteva essere assunta –come in realtà avvenuto- a maggioranza e tuttavia non poteva essere impugnata non sussistendo alcun interesse ad agire.Rigettato l'appello.

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