Condominio

Valide le delibere approvate con i quorum previsti, anche se è omessa l’indicazione dei favorevoli

Quest’ultima si può anche desumere, mentre spetta a chi impugna sempre l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto scritto nel verbale

di Selene Pascasi

Sono valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, anche se viene omessa l'indicazione del nominativo dei soggetti che hanno votato a favore. Non è annullabile, infatti, la delibera il cui verbale, seppur privo dei nominativi di chi abbia votato a favore, contenga comunque l'elenco di tutti i presenti per sé o per delega, con relativi millesimi e indichi nominativamente astenuti e contrari ed il valore complessivo delle rispettive quote. Dati che consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini abbiano superato il quorum richiesto. Lo afferma il Tribunale di Palermo con sentenza 2536 del 15 giugno 2021.

I fatti
Sono dei condòmini a chiedere l'annullamento di due delibere: l'una, spiegano, difettava delle maggioranze stabilite dal secondo comma dell'articolo 1136 del Codice civile e nominava come amministratore un avvocato privo dei requisiti necessari e l'altra approvava il rendiconto contabile senza mostrare i carteggi. Domande bocciate. Nel nominare l'amministratore, chiarisce il Tribunale, era stata rispettata la soglia prevista come si evinceva dal verbale, essendo valide le delibere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Il calcolo per differenza
Quanto, poi, alla mancata espressa indicazione del nominativo dei votanti a favore, ciò non valeva ad inficiarne la validità visto che – ribadisce la giurisprudenza (Tribunale di Roma 22763/2016) – non è annullabile la delibera il cui verbale, seppur privo dei nominativi che hanno votato a favore, contenga comunque l'elenco di tutti i presenti per sé o per delega, con i relativi millesimi e nel contempo indichi nominativamente astenuti e contrari, ed il valore complessivo delle rispettive quote condominiali. Dati che consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini abbiano superato la soglia richiesta.

Quanto, inoltre, ai dissenzienti, il fatto che tra essi vi fossero anche gli appellanti (il cui voto contrario, per errore, non risultava verbalizzato) non risultava provato. D'altro canto, ricorda il giudice, è vero che il verbale assembleare ha natura di scrittura privata – ed ha valore di prova legale se sottoscritto da presidente e segretario – ma è anche vero che tale prova è limitata alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al suo contenuto. E per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale si può ricorrere ad ogni mezzo di prova (Cassazione 11375/2017).

La prova delle mancanze nel verbale
Ecco che le eventuali mancanze od omissioni nel contenuto del verbale vanno sempre provate dal condomino così come i fattori da cui ne deriverebbe la genericità e l'incomprensibilità considerato che l'atto può essere redatto in forma sintetica senza obbligo di schemi o forme. In sintesi, spetta a chi impugni la delibera l'onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto scritto sul relativo verbale (Cassazione 23903/2016).

Ebbene, nella vicenda, tale prova non era stata fornita perciò nel calcolo dei votanti doveva aversi riguardo solo al verbale che attestava il rispetto delle maggioranze. Circa la supposta carenza di requisiti del nominato amministratore, se ne poteva anche prescindere essendo stato individuato tra i condòmini. Infondate, in ultimo, le censure sull'omessa esibizione di carteggi in sede di approvazione del consultivo se si tiene conto che i documenti contabili erano stati messi a disposizione dei condòmini in portineria già nei giorni precedenti la riunione, con facoltà di visionarli ed estrarne copia. Inevitabile, allora, la soluzione adottata dal Tribunale di Palermo di rigettare le domande.

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