Condominio

Legittima la delibera che autorizza l'ascensore per il condomino disabile

Le innovazioni per eliminare le barriere architettoniche possono derogare alle norme sulle distanze, anche in cortili e chiostrine interne

di Fulvio Pironti

Una condomina impugnava dinnanzi al Tribunale di Roma la delibera assembleare con cui era stata autorizzata l'installazione di un ascensore esterno per l'uso di un disabile (figlio di un condomino) chiedendo che venisse dichiarata nulla o annullata. Evidenziava che l'ascensore occupava parte della chiostrina comune sulla quale si affacciavano tre finestre della propria abitazione. Rimarcava che le aperure di tre ambienti (soggiorno con angolo cucina, camera da letto e bagno) erano state menomate dalla posa in opera dell'ascensore: in particolare, l'impianto «accecava e sigillava totalmente la prima finestra», «riduceva l'originaria dimensione della finestra della camera da letto» e «comportava una forte diminuzione della luce e dell'aria nella finestra del bagno». L'impugnante rilevava altresì il deprezzamento economico dell'immobile.

La tutela della salute
Si costituivano in giudizio il condominio e il condomino (esercente la potestà genitoriale del minore portatore di handicap) contrastando le avverse pretese e osservando, in particolare, la prevalenza del diritto alla salute rispetto alla tutela proprietaria prescritto dalla legge 13/1989. Il decidente capitolino disponeva la Ctu per verificare la conformità dell'elevatore rispetto al progetto autorizzato e le ipotizzate lesioni al decoro, alla sicurezza dello stabile e alle distanze dalle vedute. L'argomentata e interessante linea motiva ripercorre l'architrave della legge 13/1989 secondo cui le innovazioni nei condomìni volte alla eliminazione delle barriere architettoniche possono derogare alle norme sulle distanze. Ciò è esteso anche ai cortili e alle chiostrine interne dei condomìni.

Il passaggio assembleare
Il decidente rammenta che la giurisprudenza di legittimità ribadisce che l'installazione di un ascensore su corte comune, teso alla rimozione delle barriere architettoniche, rientra nelle opere previste dalla legge 118/1971 (articolo 27,comma 1) e dal Dpr 384/1978 (articolo 1, comma 1). L'opera integra una innovazione che soggiace, secondo quanto dispone la legge 13/1989 (articolo 2, commi 1 e 2), alla approvazione assembleare da assumersi con la maggioranza indicata dall’articolo 1136, commi 2 e 3, Codice civile. L'eventuale delibera contraria (od omessa) nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, legittima il disabile a poter installare l'ascensore nel rispetto dei limiti prescritti dagli articoli 1120 e 1121 Codice civile accollandosene i relativi costi.

L'accertamento di tali requisiti si inquadra nel principio di solidarietà condominiale il quale contempera i vari interessi fra cui quello delle persone disabili al superamento delle barriere architettoniche. È un diritto fondamentale che restituisce legittimità alla innovazione a condizione che si riveli idonea ad attenuare sensibilmente il disagio nella fruizione dell'immobile (Cassazione 6129/2017 e 7938/2017). La legge 13/1989 esprime un granitico principio di solidarietà sociale e si prefigge l'apprezzabile fine di agevolare l’accesso ai condomìni. Inoltre, il rispetto dei limiti enunciati dall’articolo 1102 Codice civile deve essere vagliato nell'ottica del rammentato principio solidaristico.

La Ctu
Le risultanze peritali chiariscono che la posizione dell'ascensore è conforme a quella rilevata dal progetto assentito dall'assemblea. L'installazione dell'ascensore nella chiostrina condominiale sfavorisce l'appartamento della impugnante in quanto impedisce di aprire la grata verso l'esterno e quindi ricevere areazione e illuminazione naturale dell'ambiente a ridosso del vano cabinato. La presenza dell'ascensore non viola il decoro dell'edificio. In ordine alle eventuali violazioni delle distanze e vedute, la finestra a servizio della cucina dista dal muro opposto meno di tre metri e, pur non essendo possibile la veduta (intesa come affaccio) in conseguenza del realizzato ascensore, la chiostrina non ha alcuna appetibilità per l'affaccio.

Conclusioni
In definitiva, il giudice capitolino, ritenendo di dover dare prevalenza al principio di solidarietà sociale espresso dalla legge 13/1989, ha considerato immune da vizi l'opposto deliberato. Pertanto, con pronuncia pubblicata il 26 ottobre 2021, numero 16720, il Tribunale di Roma, sezione V, ha rigettato l'impugnativa. La sentenza si inserisce in un vasto indirizzo su cui convergono più àmbiti giurisprudenziali: costituzionale (Corte Costituzionale 167/1999), amministrativa (Consiglio di Stato, 1682/2020, TAR Lombardia 1659/2019), legittimità (Cassazione 30838/2019, Cassazione 9101/2018, Cassazione 21339/2017, Cassazione 15308/2011, Cassazione 18334/2012, Cassazione 14096/2012, Cassazione 2156/2012) nonché di merito (per tutte, Tribunale di Vicenza 1° luglio 2021, numero 1370).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©