Condominio

Lo status di condomino accertato da sentenza definitiva non può essere riesaminato

Anche nel caso in cui il giudizio successivo abbia finalità diverse dal precedente

di Luana Tagliolini

L'accertamento dello status di condomino con sentenza passata in giudicato preclude il riesame del punto, accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle del primo giudizio. Il principio è stato applicato dal Tribunale di Latina (sentenza 1766/2021) alla fattispecie riguardante la richiesta dell'accertamento dello “status” di condomino - posto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo - da parte dell'opponente destinataria dell'atto monitorio contenente l'intimazione di pagamento di quote di oneri condominiali regolarmente approvati dall'assemblea di condominio.

La vicenda
Nel formulare l'opposizione la condomina eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, in base all'assunto che la stessa non facesse parte del condominio in ragione della inesistenza di quest'ultimo trattandosi di un complesso residenziale frutto di una lottizzazione con costituzione di servitù reciproche tra le varie unità abitative, ma non impugnava la delibera di approvazione dei bilanci.Si costituiva il condominio eccependo una pregressa sentenza emessa in primo grado dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, passata in giudicato, che riconosceva sia l'esistenza giuridica del condominio (escludendo, quindi, categoricamente che si potesse considerare un consorzio), sia l'esistenza e la definitività delle sue tabelle millesimali, sia l'appartenenza ad esso delle unità immobiliari di proprietà della signora odierna impugnante riconoscendone, quindi, lo status di condomina.

Quando è precluso il riesame
La Cassazione, secondo un consolidato orientamento, sostiene che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, è precluso il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e l’oggetto della domanda del primo (Cassazione 5486/2019).Richiamando tale principio, l'odierno Tribunale ha definito pertanto «sterili» le stesse contestazioni mosse da parte dell'opponente nella nuova causa essendo già avvenuto accertamento del suo status, per cui la signora era correttamente destinataria degli oneri condominiali indicati e richiesti nel decreto ingiuntivo.

Conclusioni
È bene sottolineare che il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto sull'unica eccezione riguardante la carenza di titolarità passiva dell'opponente, in quanto a suo dire non condomina, in relazione al pagamento di oneri condominiali.Ogni ulteriore contestazione relativa all'illegittimità dei criteri di ripartizione delle spese (tabelle millesimali) o comunque inerente la quantificazione del debito era inammissibile in quanto ciò avrebbe implicato uno scrutinio sulla legittimità della delibera che però, in questa seconda causa, non era stata impugnata.

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