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Bonus edilizi, su quale base calcolare la parcella dell’amministratore a percentuale

In tema di bonus 90% e bonus al 50% la parcella dell'amministratore(che è del 2%) va calcolata sull'intero importo che il condominio andrà a spendere(circa € 354.000) o soltanto sul 10% o 50% che il condominio dovrà pagare?

di Rosario Dolce

La domanda

In tema di bonus 90% e bonus al 50% la parcella dell'amministratore(che è del 2%) va calcolata sull'intero importo che il condominio andrà a spendere(circa € 354.000) o soltanto sul 10% o 50% che il condominio dovrà pagare?

L'articolo 1129 precisa che:”L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta”.

Ora, il compenso straordinario dell'amministratore, se determinato in percentuale – come riferito dal lettore - viene in genere convenuto sulla base del valore complessivo dell'appalto, per come riportato nel contratto, ovvero nella delibera che lo approva direttamente o per relationem.

Viceversa, in caso di omessa determinazione in sede di nomina, l'amministratore – in quanto mero mandatario dei condòmini - non avrebbe diritto ad alcun compenso per i lavori straordinari, salvo il caso di determinazione postuma. La giurisprudenza, infatti, ha avuto cura di precisare che il compenso per attività straordinaria «non viene meno nell’ipotesi in cui all’atto della nomina o della conferma dell’amministratore non sono indicati il compenso e le singole voci per l’attività straordinaria, ciò perché, in primo luogo, tale attività, proprio perché straordinaria, non è preventivabile come nel caso di lavori straordinari non essendo possibile stabilire la complessità, la laboriosità, l’urgenza dei lavori da svolgere sui quali, poi, misurare il compenso dell’amministratore, tant’è che l’assemblea, di fronte alla necessità di dar corso ad opere straordinarie, viene edotta ed informata dell’attività e dei lavori da svolgere e può autonomamente stabilire e concordare, nella massima trasparenza, il compenso dovuto all’amministratore» (Tribunale Udine 12 novembre 2018).

Per mero spirito di completezza, va precisato che l'Agenzia delle Entrate – in occasione di più interventi – ha ritenuto che il compenso straordinario dell'amministratore di condominio non rientri in detrazione, non può essere oggetto dello sconto in fattura, né di cessione, secondo quanto previsto dall'articolo 121 del decreto “Rilancio”. Nella risposta all'interpello (n. 913-471/2020) l'Ufficio ha però riferito che la remunerazione riconosciuta al professionista dai condòmini, per lo svolgimento delle attività inerenti la “manutenzione straordinaria” o le “innovazione” – termini qui mutuati secondo l'accezione ad essi riservata dalla disciplina condominiale -, possa rientrare nel bonus fiscale da riconoscere ai contribuenti solo nel caso in cui lo stesso assuma la veste di “responsabile dei lavori”, ai sensi del decreto legislativo 81 del 2006.

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