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Nella lettera d’incarico per la fattibilità del superbonus va richiamata la privacy?

Il condomino è in procinto di firmare il contratto di incarico professionale a un ingegnere per effettuare lo studio di fattibilità per Superbonus 110% Vorrei sapere: nella lettera di incarico professionale dovrà essere contenuta la dicitura sulla privacy? In mancanza di tale dicitura come è possibile difendersi? Ci sono delle sanzioni?

di Rosario Dolce

La domanda

Il condomino è in procinto di firmare il contratto di incarico professionale a un ingegnere per effettuare lo studio di fattibilità per Superbonus 110% Vorrei sapere: nella lettera di incarico professionale dovrà essere contenuta la dicitura sulla privacy? In mancanza di tale dicitura come è possibile difendersi? Ci sono delle sanzioni?

A cura di Smart24 Condomini o

Con il contratto d'opera una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (cfr, articolo 2222 codice civile).Anche tale contratto - specie se inserito nell'ambito di un procedimento come quello per il superbonus - dovrà essere redatto e sottoposto al condominio, se non agli stessi condòmini (per le opere di proprio interesse) rispondendo ai princìpi della privacy e dunque della accountability (vale a dire, l’adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l’applicazione delle misure privacy» Gruppo di lavoro 29 European data protection board).

Il professionista, in particolare, diventa il soggetto attore da un punto di vista privacy; egli è tenuto, in funzione dell'attività che dovrà andare a svolgere, a stabilire la tipologia di dati che occorrano, i mezzi, le modalità di utilizzo e di conservazione degli stessi, operando quindi da titolare del trattamento dati, se non da responsabile degli stessi. Di riflesso, il condòmino/cliente, che subisce il trattamento, è inquadrabile come “soggetto interessato”.

Da ciò consegue, la necessità “minima” che, il titolare del trattamento dati (il professionista), fornisca al singolo condominio (id est, all'amministratore), ovvero ai singoli condòmini (per gli interventi di propria pertinenza), in sede precontrattuale, apposita informativa in base all’articolo 13 Gdpr sulle finalità del trattamento e si faccia autorizzare al trattamento con apposito consenso da esprimere esplicitamente, nel caso di acquisizione dell'incarico in questione.

Il consenso in materia di trattamento dei dati personali, per come definito dallo stesso Regolamento europeo 16/679, è la base giuridica che permette al professionista di dare esecuzione alla propria attività lavorativa. Invero, quando il trattamento si fonda sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare (articolo 7.1 del Regolamento) che l'interessato ha prestato il proprio consenso. Si rammenta anche che, in relazione al tema del “consenso”, sono state pubblicate le Linee-guida del WP29 reperibili su: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/consenso .Da ultimo, occorre tenere presente che il consenso è sempre revocabile e, quindi, la gestione dello stesso presuppone l’aver predisposto misure tecniche ed organizzative in grado di poter controllare l’attualità dello stesso.

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