Condominio

Il condominio come luogo di lavoro o come datore di lavoro: obblighi diversi per il green pass

Con il green pass si intende garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2

di Rosario Dolce

La certificazione verde COVID-19 è quel documento in grado di comprovare lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 (cfr, articolo 9 decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87).

Il governo con il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2019), rispetto tale certificato, ha stabilito l’obbligo di adozione per i lavoratori nei luoghi di lavoro pubblici e privati che siano.Con il green pass si intende garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.

Le nuove norme
L'obiettivo è e rimane quello di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo altresì misure volte ad agevolare la somministrazione di test per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e ad adeguare le previsioni sul rilascio e la durata delle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 3 del decreto, rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, ha stabilito, in particolare, che: «Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 […] La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi’ a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni».

E' stato previsto, inoltre, che siano i “datori di lavoro” obbligati a verificare il rispetto delle prescrizioni dettate dalla norma in disamina, a pena di sanzione amministrativa (stabilita in euro da 600 a 1.500).Orbene, il condominio , tra le tante cose di cui significa, non sempre è un “datore di lavoro” ma è certamente un “luogo di lavoro”.Il datore di lavoro, in particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 81/2008, è «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o comunque il soggetto che secondo il tipo e l'assetto della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto eserciti i poteri decisionali e di spesa».

Il luogo di lavoro
Nella nozione di “luogo di lavoro” – filtrata dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche - viene, invece, fatto rientrare ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Così il Condominio è stato espressamente definito un “luogo di lavoro” ai sensi del Decreto legislativo 81 del 2008 (cfr, tra le tante, Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 7 novembre 2019 n. 45316).

Ma tutto ciò premesso, esaminiamo due casi: quello in cui il condominio sia “luogo di lavoro” per terzi e quello invece in cui il condominio sia “datore di lavoro”. Iniziamo dal primo.

Condominio “luogo di lavoro” per l'amministratore e per terzi
La prima, non così banale, conclusione che si può rendere è quella per cui lo stesso amministratore – in quanto libero professionista - quando si reca in condominio, accede al (proprio) “luogo di lavoro”, per cui è tenuto ad ossequiare la normativa in disamina e a dotarsi preventivamente di apposito green-pass. Invero, gli stessi condòmini avranno diritto di chiederne l'esibizione, nel caso in cui lo incontrino nei corridoi dell'androne condominiale.

Rammentando poi che tra le attribuzioni dell'amministratore vi è quella di disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che nt sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condòmini (articolo 1130, nr 2, codice civile) verifichiamo quale posizione lo stesso è in grado di assumere al cospetto dei fornitori condominiali, il cui personale accede in condominio, in quanto “luogo di lavoro”. In quanto tale, il mandante dei condòmini, stando alla normativa in disamina, è ben titolato a chiedere ex ante agli stessi (in quanto, a sua volta, “datori di lavoro”) per il personale di cui si avvalgano l'adeguamento alla normativa in disamina, inibendogli l'accesso in caso di omessa certificazione.

Con la conseguenza che, ove il servizio o la prestazione non venga resa, gli stessi siano passibili di inadempimento contrattuale, specie quando la stessa si sia rivelata foriera di un danno tangibile. Anzi, proprio perché si tratta di un adempimento all'interno dell'ampia previsione dell'articolo 1130, nr 2, trascurare i controlli presso i datori di lavoro pone l'amministratore in una posizione pericolosa.I datori di lavoro (cioè fornitori/appaltatori condominiali) devono, infatti, prevedere, in un apposito documento, che tali controlli sul proprio personale siano effettuati “prioritariamente” prima dell’accesso all'interno dell'edificio condominiale (in quanto “luogo di lavoro”), individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e le regole in caso di presenza delle violazioni degli obblighi di cui trattasi.

Il Condominio come “datore di lavoro”
Altra situazione sussiste nel caso in cui il condominio abbia in essere un vincolo di subordinazione con un proprio dipendente. La circolare del ministero del Lavoro 5 marzo 1997, n. 28, recante «direttive applicative del Dlgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche», riferendosi alla normativa condominiale aveva già avuto modo di chiarire che «ai fini dell'assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall'articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell'amministratore condominiale pro-tempore».

Nella sua qualità di datore di lavoro l'amministratore, ai fini della sicurezza, è così tenuto:-a provvedere perché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione (articolo 36, Dlgs 81/2008);
-ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza (articolo 37, Dlgs 81/2008);
-a fornire al lavoratore i necessari dispositivi di protezione individuali, in relazione alle effettive mansioni assegnate, con obbligo di verificare che le “attrezzature proprie” di protezione eventualmente fornite dal lavoratore, siano “conformi alle disposizioni di cui al titolo terzo” del Dlgs 81/2008.

Quindi, nel qual caso, nei confronti dei dipendenti condominiali gli adempimenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 dovranno essere personalmente assolti dal mandante dei condòmini.In questi termini, dovrebbe ritenersi necessario anche procedere all'adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), di cui all'articolo 26 comma 3 del Dlgs 81/2008 (il quale recita: “il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all’ articolo 29, comma 6 ter , con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”).

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