Condominio

I mercoledì della privacy: la minimizzazione come principio fondamentale nella videosorveglianza

L’installazione, anche in condominio, deve essere considerata estremo rimedio quando altre strade non sono percorribili

di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice

Il Garante privacy non smette mai di segnalare, quando si parla di impianti di videosorveglianza, la necessità di ottemperare al principio della minimizzazione dei trattamenti. Le linee guida 3/2019 dell'European data Protection Board (Edpb), hanno in maniera chiara specificato come: «i dati personali dovrebbero essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)».

La valutazione preliminare
A tal proposito, deve considerarsi pacifico che: «prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente s e questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l'obiettivo desiderato e, in secondo luogo, se sia adeguata e necessaria per i suoi scopi», dovendosi «optare per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato». («Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video», adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020,sezione 3.1.2, paragrafi. 24, 25 e 26).

Il recente provvedimento del Garante
Il principio in questione è stato ribadito nel provvedimento dell'Autorità Garante numero 9705650 iscritto nel Registro dei provvedimenti numero 327 del 16 settembre 2021. Seppur il provvedimento in questione riguarda un Istituto per non vedenti, il principio espresso ben può considerarsi applicabile in ogni ambito e contesto, compreso quello condominiale.Nella fattispecie contestata, l'istituto per non vedenti per un breve arco di tempo, a causa di lavori di ristrutturazione dell'edificio, ha installato alcune telecamere in un corridoio dove sono ubicate le stanze di tre ospiti. Questi, per recarsi nei locali doccia, dovevano attraversare il corridoio sottoposto a videosorveglianza, trovandosi così, anche involontariamente, ad essere lesi nella propria dignità.

Il Garante, nel vietare tali installazioni, ha affermato che non possono ritenersi preminenti, nel bilanciamento tra i diversi diritti e interessi in gioco, le esigenze di sicurezza rispetto alla dignità delle persone. Secondo l'Autorità i dati oggetto di trattamento devono sempre essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità che si intendono perseguire. Nel caso in specie, quindi, il fatto che come sostenuto dall'Istituto, le riprese fossero occasionali e di breve durata o che la qualità delle stesse non fosse «perfettamente nitida», non può considerarsi motivo sufficiente per consentirle considerando che riprendevano soggetti che si accingevano ad accedere alle docce.

Telecamere estrema ratio
Il principio che vuole trasmettere il Garante nel provvedimento è che l'installazione delle telecamere, deve essere un'estrema ratio, mentre dovrebbero sempre adottarsi, per risolvere le problematiche legate alla sicurezza, altri accorgimenti come, ad esempio, l'impiego di personale di sicurezza. La videosorveglianza può adottarsi solo laddove non vi sono altre misure che potrebbero consentire di perseguire in maniera altrettanto efficace le finalità del trattamento, evitando di condizionare in maniera ingiustificata le libertà degli interessati.Occorre quindi sempre effettuare la valutazione circa il contemperamento degli interessi tra le finalità del trattamento e gli interessi dei soggetti interessati.

La valutazione in questione deve tenere conto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, tramite telecamere fisse, nonché nelle varie fasi del trattamento, in quanto occorre sempre effettuare un trattamento pertinente e non eccedente rispetto alle finalità perseguite (provvedimento Garante 08 aprile 2010). Sul punto la pensa allo stesso modo anche la Suprema corte, secondo la quale: «L’ installazione di impianti di videosorveglianza è illegittima ove avvenga in luoghi non soggetti a concreti pericoli per i quali non esistono effettive esigenze di controllo» (Cassazione civile 71/2013).

Conclusioni
Possiamo quindi affermare che nella valutazione si deve tener conto che i legittimi interessi di un titolare del trattamento possono costituire una base giuridica valida per il trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (articolo 6, comma 1, lettera f, Gdpr). Occorre tener conto, seguendo i principi espressi dall'Edpb, delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento e di un'attenta valutazione anche in merito all’eventualità che l’interessato, al momento e nell’ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Il legittimo interesse deve consistere sempre, quindi, in un interesse reale (e non ipotetico) e attuale (e non potenziale).Principi cardine, dunque, che l'amministratore e l'assemblea dei condòmini devono sempre tenere in considerazione laddove vi sia una telecamera o la si intenda installare.

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