Condominio

Penali, assicurazioni e fideiussioni blindano il bonus facciate al 90%

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

La possibile mancata proroga del bonus facciate sta mettendo gli operatori in difficoltà, soprattutto considerando che i tempi per l’organizzazione e l’attuazione dei lavori si sono rivelati assai più lunghi di quanto inizialmente ipotizzato. Anche per le generalizzata carenza di materiali.

Il bonus facciate, diversamente dal superbonus 110 per cento, è un’agevolazione, dal punto amministrativo, piuttosto semplice e quindi anche potenzialmente assai più diffusa, interessando tanto le persone fisiche che le imprese. E proprio questa distinzione sembra di grande rilievo.

Per le persone fisiche, infatti, la detrazione – così come le alternative previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio - è ammessa a prescindere dallo stato di avanzamento lavori: ciò che rileva è il pagamento, e quindi si può affermare che, nel caso in cui i lavori non siano terminati entro la scadenza del 31 dicembre, sarebbe comunque sufficiente effettuare i pagamenti per tempo (Dre Liguria, risposta a interpello 903-521/2021 e risposta al question time parlamentare 5-06751 del 20 ottobre).

In presenza dell’accordo con il fornitore per lo sconto in fattura, basterebbe pagare il 10% prima del 31 dicembre, ricevendo fattura per il totale con indicazione dello sconto, per poter ottenere la veicolazione del bonus al fornitore stesso.

Anticipare finanziariamente lavori non eseguiti non è, però, operazione priva di problematiche. Occorre avere la certezza che questi ultimi siano poi effettivamente realizzati e che non sorgano contestazioni sulla loro esecuzione.

Privati e condomìni non sono i soggetti più attrezzati per sostenere lunghe controversie civili, tanto più se esse possono ripercuotersi sul valido utilizzo del bonus.

Le soluzioni passano dalla previsione di garanzie contrattuali (possibilmente rafforzate da penali e fideiussioni) e, talvolta, dal ricorso ad apposite protezioni assicurative, il cui costo (pur non detraibile) è giustificato dal rischio che si intende evitare. Il tutto, certo, a tutela del committente, anche nel caso in cui quest’ultimo abbia optato per la cessione del credito, magari sfruttando il prestito ponte concesso dall’istituto di credito. Ma anche il fornitore (che magari intende poi cedere il credito derivato dallo “sconto in fattura”) potrà trarre vantaggio da situazioni caratterizzate da maggior certezza e stabilità.

Ben più complesso è il caso nel quale il committente sia un’impresa, poiché in questo scenario a nulla rileva la movimentazione finanziaria: i lavori, e la detrazione che ne consegue, dipendono infatti dagli avanzamenti effettivi dell’intervento (rileva la competenza, e non la cassa). E qui nascono i problemi.

Non è difficile verificare quello che sta succedendo: trovare soggetti disponibili a realizzare i lavori è una vera impresa, materie prime e ponteggi scarseggiano, e un piano lavori che consenta di rispettare la scadenza del 31 dicembre risulta, di fatto, una chimera.

La detrazione per competenza rende inutile anche la disponibilità di tanti committenti imprese ad anticipare i pagamenti, mentre un aiuto potrebbe arrivare dalla sottoscrizione di Sal definitivi al 31 dicembre, in base all’articolo 1666 del Codice civile, e conformemente a quanto già sperimentato con altri bonus sugli investimenti.

Se non vi sarà l’auspicabile proroga, oppure la previsione innovativa che, per questo bonus specifico, la contrattualizzazione (con data certa ovviamente) degli accordi entro il 31 dicembre 2021 possa costituire elemento discriminante per accedere alla detrazione, un’agevolazione di grande impatto per il miglioramento estetico del patrimonio immobiliare del nostro Paese potrebbe essere molto meno efficace di quanto previsto.

In subordine, si potrebbe prevedere normativamente, per i lavori già iniziati a fine anno, una sorta di “competenza dilazionata” almeno al 31 marzo se non al 30 giugno 2022, da definire se valida ai soli fini del bonus o anche, più in generale, a tutti gli effetti fiscali. In caso contrario, pare evidente che l’effetto di questa importante agevolazione avrà beneficiato solo coloro che si sono mossi immediatamente, tagliando fuori non solo chi ha atteso troppo a lungo, ma anche chi ha deciso con celerità, scontrandosi con gli imprevedibili intoppi del mercato dell’edilizia.

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