Condominio

Responsabilita’ plurisoggettive in condominio: qual è il criterio di graduazione nell’imputabilità del danno?

Va tenuto conto del ruolo avuto nella produzione del danno per dirimere la controversia ponendosi dal punto di vista della parte danneggiata

di Ivana Consolo

In contesti inevitabilmente plurisoggettivi, quali una compagine condominiale, può essere del tutto ricorrente ravvisare responsabilità imputabili a due o più danneggianti. Dato per assodato che, una volta accertato e comprovato, tutti dovranno rispondere del danno cagionato, diventa rilevante capire in che misura ricadrà, su ogni danneggiante, il peso del nocumento arrecato agli altri compartecipanti alla cosa comune. Ma come si fa ad individuare un criterio oggettivo di graduazione della responsabilità? La soluzione ci arriva dagli ermellini, con la recentissima ordinanza della Cassazione civile numero 28866 del 19 ottobre 2021, che andiamo ad analizzare.

I fatti
I proprietari di alcuni box situati nel piano interrato del cortile di proprietà di un condominio sito in Lodi, citavano in giudizio il condominio in parola, unitamente al condominio confinante, ritenendoli entrambi responsabili di alcune infiltrazioni a carico dei locali. La responsabilità che si intendeva fare valere era duplice:
-una responsabilità per omessa custodia, ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, imputabile al condominio con i box, per non aver curato la custodia e la manutenzione del cortile e del manto di impermeabilizzazione e protezione sottostante;
-la cosiddetta responsabilità aquiliana, ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, da riferire al condominio confinante, proprietario della rete fognaria dalla quale provenivano le denunciate infiltrazioni.

Le pronunce di merito
In primo grado la domanda veniva accolta, con conseguente condanna dei due enti di gestione al pagamento di una somma a titolo di risarcimento. L'importo da corrispondere veniva così ripartito: il 70% a carico del condominio confinante; il 30% a carico del condominio con i box; il tutto in ragione di una graduazione della loro rispettiva responsabilità. Investita della vicenda la Corte d'appello territoriale, essa riteneva (sulla scorta di apposita Ctu) che le infiltrazioni fossero state causate da perdite provenienti dalle condotte di scarico delle acque poste a servizio di ambedue i condomìni.

La rispettiva responsabilità per omessa manutenzione, veniva così graduata sulla base della differente percentuale di utilizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque. Il condominio confinante, negando una sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, si determina quindi ad adire la Cassazione, introducendo l’ulteriore argomento secondo cui, il risarcimento del danno, lo si sarebbe dovuto ripartire in ragione dell’utilità che deriverebbe a ciascuno dei due soggetti responsabili dall'eliminazione del danno stesso.

Il criterio di graduazione della responsabilità
I giudici di Piazza Cavour, individuano immediatamente il fulcro della vicenda che fa da sfondo all'ordinanza in esame. Difatti, nessun dubbio esiste in merito alla ravvisabilità dell’ipotesi codicistica di responsabilità civile individuata dalla Corte d'appello. Ciò posto, il punto nodale è solo quello relativo all'individuazione del criterio che giustifica una differente graduazione di questa responsabilità. Ebbene, il tema unico ed essenziale del decidere, viene affrontato dalla Suprema corte attraverso l'elaborazione del seguente principio di diritto: «in presenza di una corresponsabilità di più soggetti nella causazione di un evento dannoso, la ripartizione del relativo risarcimento non va eseguita in base al criterio della maggiore o minore utilità che l’eliminazione della causa del danno comporta per i due responsabili, ma in funzione della maggiore o minore incidenza causale che le rispettive condotte, attive od omissive, spiegano sulla verificazione dell’evento, e delle sue conseguenze pregiudizievoli per la parte danneggiata».

Conclusioni
La Cassazione ci dice quindi che, per dirimere la controversia in questione, nonché tutte le possibili vicende similari, occorre porsi sempre dal punto di vista della parte danneggiata. Il ruolo giocato nella causazione del danno, e le conseguenze concrete del danno prodottosi, sono i due fattori che, unitamente intesi, ci consentono di individuare, tra più soggetti danneggianti, quello a carico del quale la responsabilità avrà un maggiore peso.

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