Condominio

No al provvedimento cautelare per ripristinare l’elettricità in condominio interrotta dal gestore

Secondo i giudici di Palermo il condominio intendeva restare moroso invece di pagare, agire in giudizio e riallacciare il servizio con altro operatore

di Rosario Dolce

Nessun provvedimento cautelare per chiedere il ripristino dell'energia elettrica in condominio interrotta dal fornitore a causa del mancato pagamento delle bollette, seppure queste risultassero non dovute. Questo è quanto ha deciso il Tribunale di Palermo con ordinanza del 5 ottobre 2021.

I fatti
Il caso da cui si origina la controversia riguardava l'esercizio di un'azione cautelare con cui un condominio locale chiedeva al giudice competente di ripristinare il servizio elettrico, assumendo che l'iniziativa del fornitore era collegata a somme pretese in pagamento che risultavano inesigibili per intervenuta prescrizione del diritto all'esazione.Secondo il condominio-ricorrente, inoltre, il periculum – in quanto uno dei due requisiti, insieme al fumus, per ottenere il chiesto provvedimento cautelare - era apprezzabile nel fatto per cui la mancanza di corrente elettrica privava i condòmini dell'energia necessaria al funzionamento di autoclavi, ascensori, luci condominiali creando un danno immediato ed irreparabile.

Il decidente, tuttavia, ha ritenuto infondata l'azione, almeno per quanto riguarda il solo requisito del periculum in mora (che ricorre quando, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile).A tal fine è stato rilevato e dichiarato che il pericolo lamentato dal condominio è di natura esclusivamente economica e non sostanziale.Al fine di giustificare la decisione, il giudice collegiale ha argomentato proponendo degli esempi pratici, utili per comprendere la portata dell'azione cautelare e l'addotta incompatibilità con il caso in specie.

Riallaccio con altro operatore
In particolare, viene riferito nel provvedimento in commento che nel caso in cui il condominio avesse ragione - e cioè nel caso venisse dimostrato che la bolletta contestata fosse relativa a somministrazioni per le quali il diritto è ormai prescritto -, ogni somma pagata e non dovuta ben potrebbe essere ripetuta all'esito del giudizio di cognizione ordinario, oltre agli interessi legali. Non vi è infatti dubbio che la parte resistente (una multinazionale) sia in grado di restituire la somma in questione per quanto possa essere gravata da interessi; non vi è pertanto in nessun caso un pregiudizio “irreparabile” per la posizione del ricorrente.

Ma non vi è nemmeno un “pericolo del ritardo” in questi casi – così soggiunge il decidente collegiale -, perché in qualsiasi momento il condominio pagando quanto richiesto o cambiando gestore avrebbe potuto ottenere il riallaccio.In conclusione, è stato riferito che non sussisteva in capo al condominio alcun pericolo di restare senza energia elettrica a lungo; quindi, il pregiudizio non è mai stato “irreparabile”, ma anzi era facilmente evitabile pagando quanto richiesto e riservandosi di agire per la restituzione dimostrando la fondatezza delle proprie ragioni. Il permanere senza energia a lungo sarebbe stata cioè la conseguenza (evitabile) della scelta consapevole da parte del condominio di restare morosi e di non cercare un altro gestore.

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