Condominio

Maggioranza semplice per il via libera all’installazione dell’ascensore

Trattasi di innovazione che abbatte le barriere architettoniche e porta benefici all’intero stabile

di Selene Pascasi

L'installazione dell'ascensore, opera tesa ad eliminare le barriere architettoniche, è considerata innovazione da approvarsi con la maggioranza richiesta dai commi uno e due dell'articolo 1136 del Codice civile, nel rispetto dei limiti imposti dai precedenti articoli 1120 e 1121. A ribadirlo, è il Tribunale di Vicenza con sentenza numero 1370 del primo luglio 2021.

La vicenda
Cita il condominio la titolare di uno studio di grafologia forense, sito al pianterreno di uno stabile, con vista fino all'ingresso tanto da poter scorgere l'arrivare delle persone. Con delibera, lamenta, si decideva di realizzare ed installare, a spese di due condòmini, un ascensore nel cavedio. Costruzione ed installazione approvata nonostante il suo disaccordo: la struttura dell'ascensore, contesta, era ad un metro dalla porta del suo studio ed era innovazione contraria alla legge. Di qui, l'impugnazione della delibera a suo avviso nulla per mancato rispetto delle distanze legali, pregiudizio alla stabilità e sicurezza del fabbricato, al decoro architettonico e procurata inservibilità delle parti comuni.

Il condominio respinge le accuse rilevando come l'installazione fosse stata assunta con regolare maggioranza e spese a carico esclusivo di condòmini che ne necessitavano per esigenze proprie e familiari. In ogni caso, il progettista e direttore dei lavori aveva escluso pregiudizi alla stabilità e la sicurezza del fabbricato così come al suo decoro. Non ravvisabili, poi, neppure impedimenti od ostacoli inerenti una presunta sottrazione di luce ed aria al vano scale, l'accesso allo studio, la visuale completa dell'ingresso o la perdita di valore dell'immobile. Rispettate, infine, anche le maggioranze necessarie. Ad influire, poi, il fatto che l'opera fosse coerente con la legge 13/1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche, applicabile non soltanto ai portatori di handicap ma anche agli ultra sessantacinquenni senza particolari difficoltà motorie.

Nessuna illegittimità dell’opera
Il Tribunale valuta i carteggi e boccia l'impugnativa. L'innovazione vietata, premette, è quella che altera l'uso della cosa comune impedendo il pari utilizzo altrui. Circa l'attentato alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato o il pregiudizio al decoro architettonico, il giudice marca che oggetto di discussione non sono le modalità esecutive dei lavori ma la legittimità formale della delibera e l'esperto aveva precisato che l'inserimento di un ascensore monopersonale nell'unico luogo possibile di alloggiamento non creava pericoli alla stabilità e sicurezza del fabbricato né rendeva inservibili le porzioni comuni. Ed era inevitabile un minimo sacrificio, ma da ciò non derivava l'illegittimità dell'opera visti gli interessi in gioco.

D'altro canto, la legge è intervenuta proprio per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati. Ecco che, tra le modifiche delle parti comuni di un edificio privato con più proprietari (quale è il condominiale), l'ascensore è elemento accessorio di servizio ormai necessario all'effettiva abitabilità di alloggi collocati in posizione svantaggiosa per i portatori di handicap o gli anziani. In tale prospettiva, allora, una sfumata o ridotta fruibilità di porzioni comuni viene ad assumere valenza recessiva, a meno che l'innovazione non comporti l'inservibilità di parti condominiali o metta a rischio la stabilità e sicurezza del palazzo. Ipotesi estranee alla vicenda e, quindi, delibera legittima.

Conclusioni
In sostanza, il sacrificio dedotto dalla proprietaria – ossia la parziale modifica e riduzione di visuale diretta sull'entrata – non poteva impedire l'installazione dell'ascensore laddove, in un'ottica di bilanciamento d'interessi, quel disagio non era equiparabile all'impedita piena fruibilità degli appartamenti posti ai piani alti. Ed a nulla rileva che il familiare invalido del condomino conviva abitualmente, oppure no, con il soggetto svantaggiato. In conclusione, il Tribunale di Vicenza – posto che l'installazione dell'ascensore costituisce innovazione approvabile dalla maggioranza fissata dall'articolo 1136, comma 1 e 2, del Codice civile – accerta il raggiungimento, o meglio il superamento, della soglia di legge, esclude ogni altra violazione e respinge la domanda della proprietaria salvando la delibera impugnata dalla ipotizzata nullità.

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