Condominio

Il parametro della violazione delle norme acustiche si applica sempre in caso di risarcimento danni

La normativa in materia di acustica è modello di riferimento per valutare la sussistenza di vizi relativi al mancato isolamento o a difetti di costruzione

di Eugenia Parisi

La sentenza 747/2021 della Corte d’appello dell’Aquila è stata chiamata a rivedere la sentenza che aveva negato il risarcimento del danno ad un acquirente che lamentava, nell’appartamento comprato, vizi per infiltrazioni d'acqua e per violazione della normativa acustica, accertati anche dal consulente tecnico nominato. L’appellante riteneva applicabile la normativa in materia di acustica che, comunque, poteva essere considerata anche come modello di riferimento per valutare la sussistenza dei vizi lamentati in ordine al mancato isolamento acustico ed alla sussistenza di gravi difetti o vizi di costruzione. Si sottolineava, inoltre, di avere tempestivamente denunciato la manifestazione dei vizi attraverso una pec, osservando che il termine per la denuncia doveva decorrere dalla conoscenza effettiva dei vizi che si era verificata dalla Ctu svolta in primo grado, risultando pertanto infondata l'eccezione di decadenza accolta dal primo giudice.

I fatti di causa ed il loro inquadramento giuridico
La domanda è stata inquadrata ai sensi dell'articolo 1667 Codice civile, avendo l’ appellante azionato la garanzia per vizi che sono stati considerati non tali da comportare il pericolo di rovina di edificio o la mancata assoluta funzionalità del bene, ai sensi dell'articolo 1669 Codice civile. Si trattava, infatti, di difetti derivanti dalla mancata impermeabilizzazione del terrazzo del piano superiore, che comportavano danni quali muffe, umidità di alcuni ambienti con danneggiamenti anche del mobilio, ma comunque non tali da impedirne la normale funzionalità dell'appartamento, che risultava infatti essere abitato.

In ordine alla violazione dei limiti acustici, invece, era stato rilevato il superamento dei limiti consentiti solo in alcuni ambienti e solo per rumore di facciata e comunque, pur trattandosi di limiti che superavano i parametri previsti dalla legge indicata dall'appellante e dal Ctu, non risultava dimostrato che si trattasse di superamento tale da inficiare la funzionalità del bene, dovendosi anche per tali difetti considerarsi vizi da inquadrare nell'ambito dei vizi e difformità di cui all'articolo 1667 Codice civile.

L’eccezione di decadenza per i danni da infiltrazione
Risultava che l'appartamento era stato acquistato nel 2014 e che la denuncia al venditore – costruttore dei difetti derivanti da infiltrazioni era stata inoltrata con lettera inviata a mezzo pec, regolarmente ricevuta; non risultava, però, dimostrato il momento in cui l'appellante aveva avuto conoscenza dell'esistenza di tale vizio, essendo solo emerso che l’acquirente era ben a conoscenza di tali vizi già prima dello svolgimento della consulenza tecnica, tanto da aver dovuto già una volta intervenire per bonificare il soffitto della propria camera da letto, proteggendo la parte superiore dell'armadio per evitare che umidità e muffa continuassero a danneggiare mobili e indumenti contenuti all'interno.

Tuttavia non risultava dimostrato da quando l’acquirente avesse avuto contezza di tali difetti e, di conseguenza, che la denuncia scritta fosse stata inviata entro i termini tempestivi di cui all'articolo 1667 Codice civile. Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, «in tema di appalto, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'articolo 1167 Codice civile per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione» (Cassazione 10579/2012).

I difetti da violazione dei limiti acustici
Quanto ai danni e difetti da violazione dei limiti acustici, la denuncia risultava essere stata effettuata dalla effettiva conoscenza dei difetti, dimostrata dalla relazione tecnica, considerata tempestiva ai sensi dell'articolo 1667 Codice civile. La normativa di settore sulle costruzioni nel rispetto dei limiti acustici al fine di rendere immobili ad uso abitativo secondo standard accettabili di insonorizzazione, ha origine con la legge 447 del 1995, legge quadro sull'inquinamento acustico, che aveva attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina al Dpcm 5 dicembre 1997, che prevedeva i limiti espressi in decibel che gli edifici dopo la sua entrata in vigore dovevano rispettare.

Le direttive comunitarie in materia sono state poi recepite con la legge delega del 7 luglio 2009 numero 88 che prevedeva, tra l'altro, che la disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici non trovasse applicazione nei rapporti tra privati, specie tra costruttori - venditori e acquirenti degli alloggi. Tale disciplina e deroga è stata poi sancita con la legge 4 giugno 2010 articolo 15, norma che però venne dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale il 29 maggio 2013, pronuncia numero 103. A fronte di tale dichiarazione di incostituzionalità, il primo giudice aveva ritenuto che per gli alloggi, come quello di causa, acquistato dopo il 2009, non potesse applicarsi la normativa sui parametri acustici.

Però, indipendentemente dall'applicazione tra privati e quindi, nel caso di specie, della normativa specifica di riferimento che fissava i valori decibel massimi applicabili per insonorizzare gli ambienti abitativi, doveva ritenersi che i difetti lamentati attenessero non alla violazione della normativa di cui al Dpcm 5 dicembre 1997 fine a sé stessa, bensì alla violazione di parametri utilizzati come riferimento di costruzione, quindi come violazione di quanto previsto tra le parti in ordine alla realizzazione e vendita di immobile che sia conforme a quanto pattuito, quindi immobile destinato ad uso abitativo secondo gli standard medi ed accettabili qualitativi.

L'indicazione della violazione della normativa specifica di riferimento deve essere considerata solo un parametro in base al quale, indipendentemente dall'applicabilità della stessa al caso di specie, verificare se l'immobile in oggetto risponda a sufficienti canoni di isolamento acustico, dovendosi in mancanza ritenere che l'abitazione sia difforme da quanto previsto e preveda difetti e vizi tali da far sorgere il diritto dell'acquirente alla loro eliminazione e/o risarcimento danni subiti.

L’esito
Proprio in tal senso, doveva essere letta la Ctu che riscontrava il superamento dei limiti acustici, presentando “rumore da facciata” in alcuni ambienti, quali la camera da letto ed il soggiorno, non ravvisando invece difetti di insonorizzazione di altro tipo, come rumore derivante da altri appartamenti posti di fianco o sopra o sotto quello in esame; pertanto è stata ritenuta fondata la domanda di garanzia proposta in primo grado con particolare riferimento ai vizi da difettoso isolamento acustico nei limiti indicati dal Ctu, in ordine alla valutazione del danno, che al fine di ovviare al “rumore di facciata” ha suggerito interventi su serramenti ed infissi, pareti, cassonetti e cappotto, con quantificazione di costi di esercizio e spese per un importo pari al 10% del valore dell'immobile, quindi quantificando i danni nella somma di euro 23.504,00.

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