Condominio

Anche per le cause risarcitorie per infiltrazioni è competente il foro dove si trovano i beni comuni

La normativa specifica che può trattarsi anche del tribunale dove è ubicata la maggior parte di essi

di Rosario Dolce

I procedimenti giudiziari – nella specie si tratta dell'Accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 696 Codice procedura civile (utile per acquisire una perizia prima dell'introduzione della causa di merito, nel caso in cui ricorrono le condizioni d'urgenza) - seguono le regole del “foro condominiale” anche laddove si tratti di indagare sugli effetti conseguenti ad obbligazioni risarcitorie (danni da infiltrazione).

La vicenda
Il Tribunale di Milano con ordinanza del 05 ottobre 2021 si è così dichiarato incompetente a trattare un ricorso che riguardava la nomina di un Ctu per accertare la causa, la provenienza dei danni causati da infiltrazioni d'acqua in un immobile ubicato in un condominio - rientrante nel circondario del tribunale di Pavia – e, soprattutto, le conseguenze da essi derivanti (quantificazione del risarcimento del danno).

A tal fine è stato riferito che l'istanza di istruzione preventiva si propone al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, a norma dell'articolo 693 Codice procedura civile, e «in caso d'eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta».Ora, per determinare la competenza del tribunale occorre rifarsi ai criteri di collegamento di cui agli articoli 18 e seguenti del Codice procedura civile.

L’individuazione del foro competente
Nella fattispecie la norma cardine per individuare il foro territoriale esclusivo è stata individuata in quella segnato dalla previsione dell'articolo 23 del Codice procedura civile (per cui: «… per le cause tra condòmini ovvero tra condòmini e condominio, il giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi»). In quanto tale, il giudice ambrosiano – con il provvedimento in commento - ha inteso aderire all'orientamento espresso dalla Cassazione, secondo cui la sfera di applicazione di questa ultima norma non è solamente limitata alle liti tra singoli condòmini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse (in punto, è stata richiamata il precedente costituito dalla sentenza 20076/2006, Cassazione, sezioni Unite).

Per converso, la previsione normativa è stata invece estesa anche alle liti attinenti ai diritti di obbligazione- e quindi anche a quelli di cui trattasi -; diversamente opinando - soggiunge il decidente - non si comprenderebbe la necessità della norma in parola con riferimento al condominio, visto che già l'articolo 21 Codice procedura civile prevede, quale foro speciale per le cause relative ai diritti reali immobiliari, quello del luogo dove è posto l'immobile. Ne deriva che «rientra nel campo di applicazione dell'articolo 23 Codice procedura civile la causa promossa da un condomino per ottenere la condanna di altro condomino al risarcimento del danno da infiltrazioni idriche provenienti dall'appartamento sovrastante, come pure la domanda con cui il convenuto, sul presupposto della provenienza dei lamentati danni da parti comuni dell'edificio, tenda a riversare sul condominio ogni responsabilità» (Cassazione 180/2015).

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