Condominio

Comportamento scorretto con gli altri condòmini, giustificata la cessazione del comodato immobiliare

Nel caso specifico il comodatario di un box aveva tenuto comportamenti inaccettabili invadendo spazi altrui e aggredendo gli altri proprietari

di Annarita D’Ambrosio

Incompatibile con il perdurare di un comodato immobiliare l’atteggiamento scorretto e irascibile del comodatario di un box auto a cui la comodante aveva chiesto la restituzione del bene. Un’attenta disamina dell’istituto è alla base della pronuncia della Cassazione 27122/2021 depositata il 6 ottobre che si sofferma sui presupposti che sono alla base del comodato, contratto previsto dall'articolo 1803 del Codice civile secondo il quale «una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta» .

I fatti
La vicenda nasce dalla richiesta di cessazione di un contratto di comodato avente ad oggetto un box ed un locale ad esso adiacente a causa del reiterato comportamento del comodatario tale da aver fatto venir meno “l’affectio” ed il «rispetto di una convivenza civile, costituenti il presupposto e la condizione inespressa alla base del contratto». In virtù di quest’ultima affermazione è molto interessante l’excursus che fanno i giudici di legittimità al fine di cassare la pronuncia di secondo grado favorevole al comodatario e rendere ragione ai motivi addotti dalla comodante proprietaria del box.

Il ragionamento della corte Suprema
La corte di merito in pratica non aveva ritenuto che gli atteggiamenti del comodatario potessero essere influenti circa le sorti del contratto e non aveva neppure ammesso in tal senso le prove testimoniali. Richiamando invece precedenti decisioni (Cassazione 12235/2007; Cassazione sezioni Unite 9909/2018) la Suprema corte riconosce il valore della presupposizione quale «obiettiva situazione di fatto tenuta in considerazione dai contraenti nella formazione del loro consenso come presupposto condizionante la validità e l’efficacia del negozio» (Cassazione 19144/2004; Cassazione 3052/2002; Cassazione 14629/2001; Cassazione 8689/1995). La presupposizione pertanto costituisce - scrive la Corte suprema - un fenomeno articolato in cui vengono ricondotti fatti e circostanze elementi essenziali del contratto. I presupposti causali assumono certamente rilevo sul piano dell’interesse che giustifica l’impegno contrattuale, sicchè la loro assenza rileva in termini di validità dello stesso.

Conclusioni
La ricorrente ha valido motivo di ritenere venuti meno gli elementi fondanti del comodato immobiliare che è un contratto a termine, gratuito, che presuppone un rapporto fiduciario con la controparte e la corte di merito ha errato nel non valutare l’atteggiamento del comodatario, «la sistematica invasione degli spazi altrui , gli atteggiamenti intimidatori ed in generale la sua elevata conflittualità» quali fondanti il negozio seppure non espressamente indicati nel testo contrattuale. Sono elementi che per la Cassazione hanno invece valore anche sotto il profilo della violazione dell’obbligo di buona fede oggettiva e correttezza nell’esecuzione del contratto ex articolo 1375 Codice civile. Sentenza di appello dunque cassata e nuovo ricorso ai giudici di merito perchè tornino a pronunciarsi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©