Condominio

Niente furto di energia elettrica se manca la sottrazione con il fine di trarre profitto

L’allaccio ad altro contatore non caso specifico era stato concordato

di Luana Tagliolini

Non sono rari i casi di utilizzo illecito di energia elettrica nell’ambito del condominio che, essendo a “forma libera”, può integrarsi con condotte eterogenee. Le più frequenti modalità di condotta sono l'allacciamento abusivo direttamente ai cavi della rete di distribuzione, la manomissione del proprio contatore o il collegamento al cavo di alimentazione di un altro utente che può integrare altre fattispecie di reato come ad esempio, l'appropriazione indebita.

L’ipotesi di reato
Il furto di energia elettrica (articolo 624, comma 2 Codice penale) si manifesta con l'impossessamento della energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per se o per altri.Più precisamente, tale reato si realizza nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l’allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell’ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l’allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell’inesistenza di un’utenza intestata al fruitore dell’energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volontà dell’ente erogatore non consentendo la rilevazione dell’effettivo consumo oppure procurandosi, l’agente, energia elettrica non dovuta, in assenza (anche a seguito di distacco ) di rapporto di fornitura con l’ente.

La vicenda
Non sussistevano tali situazioni nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Cassazione e decisa nella sentenza penale 32703/2021 che ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussisteva, la sentenza emessa dalla Corte di appello impugnata dall'imputato a cui era stato contestato il reato di furto di energia elettrica. La contestazione era quella di sottrazione di energia elettrica ai danni dell'acquirente di un immobile vendutogli dall’imputato il quale si era impegnato, all’atto del rogito, a fare in modo che il parcheggio comune fosse dotato di illuminazione.

A tal fine, quest'ultimo aveva allacciato un faretto al contatore più vicino (quello dell'acquirente, unico che funzionava e che, in quel momento, era attivo, in quanto già abitava nel condominio) per alimentare un punto luce che avrebbe illuminato il piazzale condominiale, non essendo ancora attivo il contatore condominiale.

La pronuncia
Dall'analisi dei fatti mancava la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l’allaccio al contatore della persona offesa, avvenuto in presenza dello stesso e in attuazione di una espressa pattuizione con il medesimo, si era addivenuti all’illuminazione dell’area comune senz’altro provvisoria e destinata a concludersi non appena sarebbero terminati i lavori in corso da svolgersi presso il cantiere intestato all’imputato.Data la carenza di prova circa la sussistenza del fatto contestato, la Suprema corte, accoglieva il ricorso e annullava, senza rinvio, la sentenza impugnata.

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