Condominio

Il mercoledì della privacy: il diritto di limitazione di trattamento nel contesto condominiale

Possibile da parte del condomino la richiesta di sospensione dell’uso qualora i dati personali fossero errati o utilizzati oltre il consentito

di Carlo Pikler - Responsabile Centro studi Privacy and Legal Advice

L'articolo 18 del Regolamento Ue 16/679 dispone che l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorrono determinate fattispecie che sono predeterminate dalla medesima normativa. La lettera a) dell'articolo 18 dispone che l’interessato (e quindi il condòmino), ha piena facoltà di contestare l’esattezza dei dati personali. Duranteil periodo che va dal momento della contestazione fino alla verifica relativa all'aggiornamento del dato in maniera corretta, il trattamento del dato errato può pretendersi che venga sospeso.Questa fattispecie può verificarsi nel caso di tenuta non corretta o non aggiornata dell'anagrafica condominiale da parte dell'amministratore.

I casi di richiesta di sospensione del trattamento
Altro momento nel quale l'interessato può chiedere la sospensione del trattamento dei dati che lo riguardano, è previsto dal Regolamento laddove il trattamento avvenga in maniera illecita. In tal caso, ci dice la lettera b) della norma, il condomino potrà opporsi alla cancellazione dei dati personali e chiedere invece che ne sia semplicemente limitato l’utilizzo.Questa casistica la si potrebbe rinvenire ove lo studio di amministrazione effettui dei trattamenti ulteriori rispetto a quelli strettamente collegati al mandato, senza che ciò sia stato preceduto da apposita informativa rilasciata all'interessato ai sensi dell'articolo 13 Gdpr e di relativo consenso al trattamento.

Ad esempio, potrebbe accadere che l'amministratore invii comunicazioni con finalità commerciali o di marketing o anche semplicemente newsletter informative sulle novità giurisprudenziali o fiscali che possono riguardare le questioni condominiali, ma tali attività, non essendo inquadrabili in quelle collegate al mandato ad amministrare, devono necessariamente prevedere una base giuridica che ne permetta il trattamento. Se questa non la possiamo rinvenire nel contratto di mandato, né tantomeno la troviamo nella norma, deve essere necessariamente ancorata o ad uno specifico consenso oppure, laddove ciò possa ritenersi configurabile, ad un interesse legittimo.

Come inquadrare l’invio di newsletter
Per chiudere sul punto, a parere di chi scrive, l'invio di newsletter informative ai condòmini su questioni che attengono al mondo condominiale, potrebbe essere sorretta da “legittimo interesse”, ove ciò sia ben motivato in apposita analisi dei rischi (Lia) e informativa; d'altronde, la formazione e l'informazione del condòmino amministrato, può sicuramente giovare a chi amministra e difficilmente si potrebbe rinvenire in questa attività il motivo ostativo all'interesse legittimo del titolare del trattamento, che consiste nella lesione del diritto e delle libertà delle persone.

Altra circostanza nella quale si prevede la limitazione del trattamento, la si rinviene nella lettera c) dell'articolo 18 Gdpr, che ravvisa il caso in cui, benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento (perché, ad esempio, l'interessato è ormai un ex proprietario in quanto ha venduto l'immobile), i dati personali sono necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.Infine, l'ultima situazione che è descritta dalla norma, nella lettera d), riguarda il momento in cui il condòmino interessato si è formalmente opposto al trattamento e si è in attesa della verifica, da parte dell'Autorità garante, in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.

La necessità del consenso dell’interessato
Il comma 2) dell'articolo 18) Regolamento Ue 16/679, determina che in caso di sospensione, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento; l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica; per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.La norma, infine, al comma 3, dispone che l’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento con provvedimento dell'Authority oppure per spontaneo adempimento ad opera dello studio di amministrazione, deve essere informato da quest'ultimo prima che detta limitazione sia revocata.

Il diritto a richiedere la limitazione al trattamento dei dati personali da parte del soggetto interessato, lo si può far valere utilizzando l'apposito modulo che il Garante nazionale mette a disposizione sul proprio sito, all'indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924 .Il diritto alla limitazione del trattamento, dunque, con la sua specifica disciplina, ben può ritenersi applicabile nel settore condominiale, a dimostrazione della necessità da parte dello studio di amministrazione di operare seguendo il principio di “accountability”.

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