Condominio

È annuale la durata del contratto di gestione del riscaldamento condominiale

Accolta la tesi di un condominio che aveva rescisso il contratto dopo dodici mesi, cioè al termine del periodo di funzionamento dell'impianto

di Eugenia Parisi

Un fornitore otteneva un decreto ingiuntivo riguardo il compenso previsto contrattualmente per la manutenzione e la conduzione dell’impianto termico, in virtù di un accordo semestrale stipulato, essendo intervenuta disdetta tardiva e conseguente rinnovo automatico anche per il semestre successivo. Il condominio proponeva opposizione poiché non era stata mai emessa alcuna fattura e perché aveva ricevuto solamente, a distanza di circa quattro anni, una formale richiesta di pagamento dal legale del fornitore: la vertenza è stata definita dal Tribunale di Milano con sentenza numero 7813/21.

Le tesi del condominio
La disdetta del contratto doveva ritenersi tempestiva, sia sotto il profilo dell'applicabilità dell'articolo 1671 Codice civile, che prevede il libero recesso del committente dal contratto, a determinate condizioni, sia sotto il profilo della durata del contratto, ritenendolo di durata annuale e non semestrale, cioè limitato al periodo della stagione invernale e, quindi, al periodo di funzionamento dell'impianto di riscaldamento; inoltre, doveva valutarsi la natura mista del contratto, prevedendo sia la gestione e manutenzione dell'impianto sia la sua conduzione da parte del terzo responsabile, necessariamente di durata annuale.

Con riferimento alla sottoscrizione della clausola vessatoria relativa al termine per l'invio della disdetta, se ne deduceva la mancata idonea sottoscrizione, sia sotto il profilo del richiamo numerico sia per la confusione ingenerata nel richiamare clausole di natura vessatoria ed altre di diversa natura; infine, era erronea la richiesta degli interessi moratori, sia sotto il profilo dell'inapplicabilità del Dlgs 231/2002 al condominio, pacificamente riconosciuto come consumatore, sia sotto il profilo del loro calcolo.

La tesi del fornitore
La società si costituiva in giudizio, senza produrre documentazione integrativa e contestando tutti i motivi di opposizione, confermando la semestralità del contratto, coincidente con la durata della stagione termica, con conseguenza tardività della disdetta inviata dall'opponente e inapplicabilità dell'articolo 1671 Codice civile in favore della disciplina di cui all'articolo 1373 Codice civile, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata o periodica.

Le prove ed il ragionamento del giudice
Seppure la durata contrattuale prevista fosse limitata alla coincidenza con la stagione invernale, il contratto stesso prevedeva anche le prestazioni da parte dell'opposta riconducibili alla figura del terzo responsabile dell'impianto che, necessariamente, non possono essere limitate al periodo indicato, nonché prestazioni da effettuarsi dopo la scadenza del 15 aprile quali, a titolo di esempio, la messa a riposo del bruciatore e la sua pulizia (bruciatori e camere di combustione), pulizia dei tubi fumo e smontaggio degli sportelli con pulizia delle cappe fumi.

Inoltre, da una lettura sistematica del contratto, era possibile rilevare la sua natura di contratto misto di durata annuale, anche deducibile dal fatto che la convenuta aveva comunicato al Comune di Milano di non rivestire più il ruolo di terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento centralizzato del condominio, dal mese di ottobre. Pertanto, la disdetta inviata appariva idonea ad impedire il rinnovo automatico del contratto per l’annualità successiva, dal momento che era stato ampiamente rispettato il termine previsto di 90 giorni; del resto, tale facoltà era riconducibile alla disciplina di cui all'articolo 1671 Codice civile, trattandosi di appalto di servizi, che prevede il libero recesso del committente purché costui tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Al riguardo, nulla era stato provato, essendosi limitata la fornitrice a richiedere quanto previsto contrattualmente, con aggiunta di interessi moratori, senza neppure emettere la fattura relativa nei confronti dell'opponente, ritenendo erroneamente che il contratto si fosse tacitamente rinnovato per un analogo periodo semestrale, confermando però di non aver svolto alcun servizio per l’esercizio successivo a favore del condominio.

L’esito
La statuizione relativa alla legittimità e tempestività della disdetta del contratto, con conseguente mancato rinnovo tacito dello stesso, ha reso superflua ogni decisione relativa all'inapplicabilità della clausola vessatoria relativa per mancanza di idonea sottoscrizione e all'inapplicabilità degli interessi moratori ex Dlgs 231/2002, nonché all'erroneità del loro calcolo; dunque, in totale accoglimento della domanda del condominio, è stato revocato il decreto ingiuntivo con condanna della società alla rifusione delle spese di lite.

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