Condominio

Anche le cause tra condòmini si possono ereditare

Inammissibile il ricorso se la riassunzione riguarda solo alcuni dei discendenti del condomino defunto

di Rosario Dolce

Nelle lunghe cause condominiali può capitare che uno dei condòmini venga meno e sia necessario integrare il contraddittorio processuale con i suoi eredi. Cosa succede se poi la riassunzione del processo avvenga soltanto nei confronti di alcuno degli eredi e non di tutti lo spiega la Cassazione, sezione seconda, con l'ordinanza 26562 del 30 settembre 2021.

I fatti
Il caso da cui prendeva spunto la controversia era una lite tra condòmini in ragione a contestazioni riguardanti la portata e gli effetti delle tabelle millesimali, che, in quanto tali, interessavano tutti i partecipanti al condominio (secondo il regime anteriforma del 2013).Nelle more del giudizio, tuttavia, era venuto meno uno di loro e il giudice dell'appello aveva, pertanto, onerato il ricorrente ad integrare il contraddittorio con gli eredi del defunto, entro un dato termine perentorio.Per vicissitudini varie la notifica dell'atto era però stata disposta nei confronti di un solo erede, mentre non si era perfezionata nei confronti degli alti due successori universali. Secondo il decidente del gravame l'appello, in quanto tale, doveva dichiararsi improcedibile.

La trasmissione della legittimazione agli eredi
La questione in sé perviene sotto le scure del giudice di legittimità.La Cassazione, in punto, ha però confermato l'addotta conclusione rilevando che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, vige il principio per cui la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette indivisibilmente a tutti i suoi eredi.Questi ultimi, in particolare, vengono a trovarsi per la durata dell’intero giudizio in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni di ordine processuale, a prescindere cioè dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (in motivazione richiamati i seguenti precedenti: Cassazione 25706/2011; 20874/2004; 23765/ 2008 e 24639/2020).

Conclusioni
In buona sostanza la conseguenza che sul piano operativo consegue è quella per cui ove l’impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte defunta, ancorché contumace in primo grado, il giudice d’appello deve ordinare, anche d’ufficio, a pena di nullità, l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 Codice procedura civile nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento della domanda (Cassazione 8492/1996). Ergo, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito, a fronte della mancata notificazione dell’atto d’integrazione del contraddittorio a tutti gli eredi del condòmino nel termine concesso a norma di cui sopra, abbia correttamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso.

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