Condominio

Il produttore del gas non risarcisce l'esplosione della caldaia non collaudata

Dal momento in cui una cosa pericolosa viene consegnata dal fabbricante ad altra persona, quest'ultima ne assume autonomo dovere di sorveglianza

di Giulio Benedetti

Tre occupanti di un'abitazione incaricavano un soggetto per l ’acquisto e l'installazione di una caldaia a gas che lo stesso organizzava con mezzi propri. Il giorno successivo al collaudo, alle prime ore del mattino la caldaia esplodeva, facendo crollare l'intera palazzina e provocava la morte di due persone. I danneggiati citavano in giudizio, per ottenere il risarcimento dei danni patiti, l'installatore e la società produttrice del gas in quanto avevano fornito il gas: invero la caldaia non era stata collaudata con i gas inerti non infiammabili, come previsto dalle norme UNI – CIG, bensì vi era stato inserito gas non inerte.

Il Tribunale condannava sia l'installatore che l ’impresa produttrice, ai sensi dell'articolo 2050 Codice civile, in quanto non avevano controllato la natura del gas fornito nell'impianto. La Corte di appello riformava la sentenza ed escludeva la responsabilità dell'impresa produttrice affermando che, in linea di principio, non è responsabile il produttore quando abbia consegnato il gas ad un concedente il quale, poi, lo vende o lo somministra al consumatore. Inoltre, non era emerso che l'installatore avesse acquistato il gas da quella impresa produttrice.

La decisione della Suprema corte
La corte di Cassazione nell’ordinanza 26236/2021 rigettava il ricorso proposto dai ricorrenti avverso l'impresa produttrice del gas, poiché escludeva la sua responsabilità ai sensi dell'articolo 2050 Codice civile. Il giudice di legittimità sosteneva che, indipendentemente dalla prova dell'effettiva vendita del gas da parte di quest'ultima, il soggetto responsabile dell'esplosione è colui che utilizza il gas nell'attività che ha cagionato il danno. La giurisprudenza di legittimità (Cassazione 182/1982) sostiene che dal momento in cui una cosa pericolosa è stata consegnata dal fabbricante ad altra persona, quest'ultima assume un potere distinto di disposizione e l'autonomo dovere di sorveglianza.

Pertanto, dal momento della consegna della cosa, il fabbricante non è più responsabile della stessa e la presunzione di colpa si trasferisce sul consegnatario su cui incombono gli oneri di custodia, di sorveglianza, di prudenza e la presunzione di responsabilità stabilita dall'articolo 2050. In caso di sinistro è il detentore della cosa il soggetto tenuto a dimostrare che l'evento dannoso si è verificato per caso fortuito o per un vizio della cosa riferibile al costruttore. Altra sentenza (la numero 6385/1988) sostiene la responsabilità del produttore per il fatto del dipendente, ma la esclude nel caso in cui il gas sia stato affidato a personale indipendente che, con proprio rischio, svolge l'attività autonoma.

Conclusioni
La Cassazione ha escluso la responsabilità dell'impresa produttrice del gas in quanto non ricorre l'articolo 40 Codice penale, poiché il giudice di appello smentiva il coinvolgimento dell'impresa nella vicenda. Il motivo era inammissibile, poiché chiedeva al giudice di legittimità una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio che è un'attività discrezionale affidata al giudice di merito, censurabile sono nel caso di difetto assoluto di motivazione o per un errore percettivo.

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