Condominio

Il custode è tenuto a risarcire il danno causato dall’incendio della cosa custodita

Il custode deve attivarsi a fiamme in corso anche diramando misure specifiche di prevenzione

di Giulio Benedetti

L'amministratore (articolo 1130 Codice civile) deve compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio e deve preservare il condominio dal rischio di incendio, al fine di non incorrere nella responsabilità stabilita dall'articolo 2051 Codice civile.

Il caso trattato
A seguito di un incendio una famiglia vedeva distrutto il proprio camper e gli effetti personali posti all'interno di una struttura turistica che citava in giudizio, per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale respingeva la domanda in quanto riteneva applicabili gli articoli 1218 e 1780Codice civile, relativi al deposito in albergo, e escludeva la responsabilità del depositario, poiché affermava che la perdita delle cose custodite era avvenuta per causa di forza maggiore.

La Corte di appello riformava la sentenza, condannava la convenuta al risarcimento del danno, poiché riqualificava la vicenda ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile e sosteneva che la società convenuta, pur essendosi verificato l'incendio fuori della sua struttura, non aveva adottato tutte le misure idonee a prevenire e a contenere i danni e non aveva fornito la prova del fatto fortuito. Il giudice di appello affermava che la conformazione dei luoghi, attesa l'epoca estiva di utilizzo della struttura, avrebbe reso necessaria l'adozione di adeguate misure atte a prevenire incendi non solo all'interno della struttura, ma anche al suo esterno, e di misure idonee a garantire l'incolumità degli ospiti nel caso in cui l'incendio fosse divampato.

Il giudice non attribuiva rilevanza alla proclamazione, da parte del Governo, dello stato di emergenza e accertava che nella struttura nessuno si era attivato per aiutare e sostenere gli ospiti e non venivano diramate misure specifiche di prevenzione. La Corte di appello accoglieva la domanda di manleva proposta dalla società convenuta nei confronti della compagnia di assicurazione.

La decisione della Suprema corte
La Cassazione nell’ordinanza 25736/2021 rigettava il ricorso della società convenuta, poiché sosteneva che il giudice di appello aveva correttamente qualificato la vicenda come violazione dell'articolo 2051 Codice civile, sulla base del suo potere -dovere di qualificazione autonoma della fattispecie, rispettando i limiti delle domande proposte dalle parti. Il giudice di legittimità sosteneva che:
- la Corte di appello aveva ricostruito che l'incendio si era verificato all'esterno del camping;
- la ricorrente, obbligata alla custodia, non aveva posto in essere misure idonee a prevenire rischi alla struttura; pertanto, lo stesso si era diffuso largamente al suo interno.

La Cassazione rilevava che il giudice di appello aveva correttamente applicato l'articolo 2051 Codice civile in quanto, sulla base della prevalente giurisprudenza, lo stesso non è escluso dalla provenienza del fatto dannoso da elementi esterni alla cosa, se risulta che il custode abbia omesso di adempiere al suo obbligo di vigilanza. La Cassazione in precedenza ha sostenuto che per aversi l'imputazione degli effetti dannosi, prevista dall'articolo 2051, è necessario che il danno si sia verificato da un agente insito nella cosa di cui l'agente aveva un obbligo di vigilanza, per impedire che la stessa produca danni a terzi.

Quindi tale responsabilità non può essere esclusa se il processo dannoso è stato prodotto da elementi esterni, quando la cosa sia suscettibile di produrre danni, indipendentemente dall'uso volontario di colui che se ne serve. La Corte dichiarava perciò la responsabilità della società convenuta in quanto la stessa, richiesta dal giudice di appello, non aveva assolto all'onere della prova di avere adottato le adeguate misure di prevenzione dell'incendio.

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