Condominio

Vizi nei lavori condominiali: i termini per l’azione giudiziaria non si calcolano dalla data della perizia

Bensì dal momento in cui il contenuto della stessa è venuto a conoscenza di amministratore e condòmini

di Annarita D’Ambrosio

Riguarda i danni subìti da alcuni condòmini in conseguenza di gravi vizi e difetti imputabili a ditta appaltatrice, ditta esecutrice, progettista e direttore di lavori condominiali, la sentenza della Cassazione 26136/2021 depositata il 27 settembre. Oggetto del contendere è la data dalla quale far partire il computo del termine entro il quale i vizi possono farsi valere.

La vicenda
In dettaglio preliminarmente la Corte suprema precisava che il termine di un anno, previsto dalla legge per la proposizione dell’azione, decorre dal momento in cui si abbia un apprezzabile grado di conoscenza dei vizi stessi, prescindendo dunque dalla loro gravità. La questione era relativa proprio al fatto che i condòmini avevano chiesto una perizia prima di rivolgersi al Tribunale e l’elaborato era datato giugno 2009. La denuncia trasmessa l’anno successivo, ad ottobre, pertanto era da ritenersi tardiva e a detta dei convenuti nulla poteva essere loro eccepito.

Il ricorso alla Suprema corte
Soccombenti in primo e secondo grado i condòmini si erano perciò rivolti alla Suprema corte per far rilevare che la data della relazione tecnica non coincideva con la consegna della stessa all’amministratore ed a loro condòmini, essendo invece giunta a loro conoscenza 4 mesi dopo, ad ottobre 2009, data nella quale era stata presentata e discussa in assemblea. Motivo fondato ritiene la Corte per la quale la denuncia presentata ad ottobre 2010 non fu dunque tardiva ma rientrò nell’anno previsto.

La sentenza d’appello ha ritenuto di identificare il giorno della redazione della relazione tecnica con quello dal quale far partire il calcolo dei 12 mesi entro i quali presentare denuncia, ma non può procedersi per supposizioni. La Corte di secondo grado avrebbe dovuto considerare la data dell’effettiva consegna della perizia, questa sola in grado di rendere edotti amministratore e condòmini.

Conclusioni
«Se è vero che ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria ex articolo 1669 Codice civile la scoperta dei vizi può avvenire anche attraverso una relazione di consulenza tecnica» scrive la Corte «è pur vero che spetta al giudice di merito accertare il giorno esatto in cui il contenuto della relazione stessa sia giunto a conoscenza delle parti». Nessuna denuncia tardiva quindi nel caso in esame e sentenza di secondo grado cassata con rinvio.

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