Condominio

Per gli incendi vale anche l’assicurazione per conto altrui o «per conto di chi spetta»

Pienamente valido quindi il contratto di assicurazione stipulato da persona diversa dal proprietario dell'immobile

di Rosario Dolce

Gli incendi nei condomìni possono portare a liti in ordine anche al contenuto delle polizze assicurative stipulate personalmente da parte dei condòmini (inteso nel senso più ampio come aventi diritto), o in funzione della copertura degli stessi immobili. Suscita interesse la recente pronuncia della Corte di appello di Milano (sentenza 2690/2021) sulla garanzia di un contratto di assicurazione stipulato da persona diversa dal proprietario dell'immobile da cui sia scoppiato l'incendio, poi propagatosi ad altre parte del medesimo edificio condominiale, cagionando ulteriori danni a terzi.

I fatti
Per quel che qui interessa, nella controversia che ne è conseguita si dibatte sul contenuto della garanzia “Ricorso terzi”, la quale assicura il responsabile del danneggiamento o della perdita di cose di proprietà di terzi dal rischio di dover risarcire i terzi danneggiati.Nella fattispecie la società proprietaria di un immobile invocava la clausola di manleva in ragione di una polizza stipulata personalmente dall'usufruttuaria delle quote sociali e relativa amministratrice.

La compagnia assicurativa, invece, eccepiva la carenza di legittimazione attiva, assumendo il difetto di portata soggettiva della garanzia risarcitoria.La questione nodale verteva tutta sulla interpretazione della polizza assicurativa e sulla relativa portata soggettiva. Può una polizza stipulata da un soggetto diverso dal proprietario essere invocata da quest'ultimo per la garanzia da responsabilità civile?Il giudice collegiale milanese, sotto tale aspetto, ha ritenuto che quest'ultima avesse la portata di un contratto in favore di terzo; per cui il contratto sebbene stipulato personalmente dal titolare della società proprietaria dell'immobile in qualità di contraente, individuava l'assicurato nel «soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione» [ed il bene in relazione al quale la garanzia era stata prestata è stato individuato (anche) nell'immobile in questione].

Il ragionamento della Corte
L' interesse del contraente a proteggere, oltre che l'immobile, anche il patrimonio della rispettiva società, è stato ritenuto allora ravvisabile non solo in relazione al diritto di proprietà o ad altro diritto reale sulla cosa assicurata, ma anche a qualsiasi rapporto economico-giuridico per il quale il titolare sopporti il danno patrimoniale per effetto di un evento dannoso. Si pensi, in tal caso, non solo al rischio di perdita del bene immobile, ma anche al rischio di veder leso il proprio patrimonio (di cui alla società) a causa della necessità di risarcire a terzi danni conseguenti da eventi lesivi come quello in considerazione.In altri termini, per questi tipi di polizze assicurative, assicurato e contraente sono soggetti diversi (articolo 1891 Codice civile).

Del resto, non vi sono limiti di carattere logico o giuridico che ostino – così chiosa il decidente testualmente - alla stipulazione di un contratto di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per conto di spetta, così come ha ben chiarito la Cassazione, allorché ha affermato che «oggetto dell’assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l’obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull’assicurato. Titolare dell’interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile; il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell’articolo 1891 Codice civile, come nel caso di specie, non è titolare dell’interesse assicurato» (Cassazione 15376/2011).

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