Condominio

Superbonus, le reti d’impresa come i general contractor

L’Agenzia ritiene il differenziale tra costi del retista e importi fatturati dalla rete un costo «non direttamente imputabili alla realizzazione» dell’opera

di Giorgio Gavelli

Una rete d’impresa dotata di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-soggetto”) costituita tra imprese realizzatrici e professionisti e che sottoscrive contratti d’appalto e d’opera per la realizzazione di interventi edilizi che possono beneficiare dei vari bonus edilizi (110% compreso) può operare sia nella forma del mandato senza rappresentanza, sia in quella del mandato con rappresentanza. E in entrambi i casi il committente, rispettando le condizioni prescritte, può fruire della detrazione d’imposta (anche tramite cessione del credito o sconto in fattura).

Questo il principio che si ricava dalla

risposta ad interpello 623/2021 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate e che è suscettibile di una applicazione più ampia della fattispecie della rete d’impresa trattata nel caso specifico.

La rete come coordinamento

La rete si presenta come uno strumento di coordinamento tra i retisti, da cui riceve le fatture per le prestazioni «mantenendo un’ottica consortile di pareggio tra le entrate e le uscite». A questo scopo i retisti applicano una riduzione del proprio compenso fatturato alla rete compreso tra l’1% ed il 5% dell’importo della prestazione che la rete addebita al committente, differenziale che serve a coprire i costi di gestione della rete come da bilancio di previsione.

I quesiti posti alle Entrate riguardano il trattamento Iva dei rapporti tra retisti e rete e, dal punto di vista dell’imposizione diretta, la possibilità per il committente di considerare tale differenziale detraibile come gli altri importi di cui riceve fattura.

Il trattamento Iva

L’Agenzia afferma che quando i retisti («anche qualora siano individuati dal committente») e la rete operino attraverso un mandato senza rappresentanza, trova applicazione l’articolo 3, comma 3 del decreto Iva, per cui il trattamento fiscale dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante.

Per le Entrate, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla rete al committente, ferma restando la necessità che nelle fatture di riaddebito «o in altra idonea documentazione» deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili (risposte 254 e 261 del 2021).

Completando la risposta a interpello 480/2021 (si veda NtPlus del 14 settembre scorso), l’Agenzia riconosce la detrazione in capo al committente anche quando si sceglie il diverso percorso del mandato con rappresentanza, con il committente che riceve le fatture dai retisti ma delega il relativo pagamento alla rete, la quale applicherà sul riaddebito di queste somme (analiticamente descritte come sopra) l’esclusione da Iva (articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/72).

Il nodo detraibilità

Sulla detraibilità da parte del committente del differenziale esistente tra importi fatturati dai retisti e importi fatturati dalla rete (a copertura dei costi generali della rete), l’Agenzia resta ancorata alla posizione negativa espressa nei confronti dei general contractor, ritenendoli costi «non direttamente imputabili alla realizzazione» dell’opera.

Se l’affermazione pareva discutibile già nei confronti del “contraente generale”, pare ancora più opinabile in presenza di rapporti differenti (rete-soggetto o, in maniera ancora più evidente, consorzi o società consortili). Il committente, infatti, nulla conosce dei rapporti interni tra rete e retisti (ovvero, ancora più chiaramente, tra consorzio – o consortile – e singoli soci che realizzano l’opera o il servizio) per cui non può sapere qual è l’importo da sterilizzare ai fini della detrazione. E, d’altra parte, se l’intento dichiarato è quello di far sì che «gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli configurabili nell’ipotesi in cui i professionisti e le imprese che rendono i servizi attraverso la Rete avessero fatturato direttamente la loro prestazione», in tale ultima situazione, il differenziale di cui sopra sarebbe stato richiesto e regolarmente fatturato al committente, che lo avrebbe detratto senza problemi.

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