Condominio

Supergreen pass: obblighi ed oneri per l’amministratore di condominio nel suo studio

L'amministratore deve anche segnalare il comportamento del suo dipendente refrattario alla certificazione al Prefetto

di Guerino De Santis - Presidente nazionale Centro studi Gesticond

Il Governo con il decreto legge 21 settembre 2021 numero 127, entrato in vigore il 22 settembre 2021, ha introdotto l'estensione della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto “Green Pass” anche per i lavoratori del settore pubblico e privato, prevedendo nuovi obblighi ed oneri per i datori di lavoro e per i dipendenti.

La nuova normativa
L'articolo 3 prevede, semplificando, con riferimento al settore privato che: dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da Sars-Cov-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni, definendo, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. I lavoratori nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione.

Regole valevoli per l’amministratore ed i suoi dipendenti
In tale modo anche gli amministratori di condominio, qualora titolari di partita Iva ed organizzati professionalmente con uno studio operativo fisico e con personale dipendente, devono sottostare all'obbligo di possedere la certificazione non solo per la propria persona ma devono pretenderla anche dai propri dipendenti al fine di poter consentire a costoro di accedere al luogo di lavoro.

Non solo. Oltre a pretendere, devono anche predisporre misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di controllare all'ingresso o con verifiche a campione che il lavoratore abbia con sè il “green pass” e d in caso negativo sospenderlo dallo stipendio, fino a quando non sarà in grado di esibirlo, facendo salvo comunque il posto di lavoro ed evitando di assumere provvedimenti disciplinari contro lo stesso (nel caso in cui il datore di lavoro abbia non più di quindici dipendenti la sospensione scatta dopo cinque verifiche negative).

Ed ancora. L'amministratore di condominio deve anche segnalare il comportamento del suo dipendente refrattario alla certificazione al Prefetto del luogo il quale potrebbe comminare una sanzione amministrativa tra i 600 ed i 1.500 euro. Stessa sanzione prevista anche per il datore di lavoro in caso di omesso controllo o di violazione esso stesso della normativa in materia di “green pass”

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