Condominio

Ogni condomino può agire a tutela dei propri interessi in concorrenza con l’amministratore

Devono risultare però provati gli effetti sfavorevoli nei suoi confronti della eventuale sentenza di condanna pronunciata verso l'intero ente

di Selene Pascasi

Nelle liti che riguardano i diritti dei singoli condòmini sulle parti comuni, ognuno di loro ha un autonomo potere individuale – concorrente con quello dell'amministratore – di agire e resistere per tutelare i diritti di comproprietario pro quota. Di conseguenza, sarà ammissibile il ricorso incidentale tardivo del singolo che, pur non avendo svolto difese nei precedenti gradi di merito, voglia evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza di condanna pronunciata verso l'intero ente senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso. Lo scrive la Corte di appello di Milano con sentenza numero 2008 del 30 giugno 2021.

La vicenda
È una proprietaria ad impugnare la decisione del Tribunale di dichiarare nulla una deliberazione e, pertanto, sancire il diritto di uno dei condòmini di realizzare opere di recupero abitativo del sottotetto come da progetto Scia con facoltà di occupare temporaneamente gli spazi comuni con il cantiere per la realizzazione dei lavori. Accesso al cortile e posa del ponteggio preliminare alle opere cui il condominio si era opposto. Il motivo? Tra le parti vi era stata già una causa, pendente in Cassazione, con la quale l'uomo era stato condannato al ripristino dei velux collocati sul tetto del suo alloggio dove ora voleva realizzare gli abbaini ed il regolamento vietava opere – mai autorizzate dall'assemblea – che alterassero il decoro architettonico.

Ricostruzione errata secondo il Tribunale che, appunto, gli riconosceva il diritto a realizzare opere di recupero del sottotetto anche senza preventiva autorizzazione dall'assemblea visto che, precisa Cassazione 13503/2019, il proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire abbaini se le opere siano eseguite a regola d'arte e non pregiudichino la funzione di copertura del tetto. La questione arriva in appello su ricorso di una condomina che – ritenutasi legittimata ad agire pur non avendo partecipato alla causa di primo grado, visti i principi sanciti dalle sezioni Unite di Cassazione 10934/2019 – marca la nullità della pronuncia del Tribunale stante l'esistenza del litisconsorzio necessario di tutti i condòmini.

La legittimazione ad agire del singolo condomino
Per la Corte l'appello è inammissibile ed infondato. A ben vedere, spiega, è proprio dalle parole della pronuncia richiamata che si desume la mancanza di legittimazione della ricorrente. Nella decisione si afferma, infatti, che nelle controversie condominiali sui diritti dei singoli sulle parti comuni, ognuno ha un autonomo potere concorrente con quello dell'amministratore di agire e resistere a tutela dei diritti di comproprietario. È quindi ammissibile il ricorso incidentale tardivo di chi, pur non avendo svolto difese prima di allora, voglia evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata verso l'ente senza risentire della difesa da esso già svolta.

Pertanto, nella causa tesa all'annullamento della delibera che negava l'occupazione di spazi comuni, era stato correttamente citato il condominio e, allora, era infondata l'eccezione sollevata sul dedotto litisconsorzio necessario di tutti i condòmini. Ecco che, nella vicenda, bocciata anche la sottesa questione di merito, non avendo la proprietaria neanche allegato di essere stata, direttamente o indirettamente, lesa nei suoi diritti dalla costruzione degli abbaini, non erano ravvisabili né la sua legittimazione né un interesse ad agire concorrente o alternativo a quello del condominio soccombente. Di qui, l'inammissibilità dell'appello.

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