Condominio

Nulla la nomina dell'amministratore che non contiene l'indicazione analitica del compenso

Ogni difforme interpretazione risulta contraria allo spirito della riforma del 2012 ed elusiva rispetto alla vigente disciplina

di Roberto Rizzo

Il Tribunale di Pavia, con la sentenza numero 1142 dell'8 settembre 2021, ha stabilito che la delibera dell'assemblea dei condòmini che affida l'incarico di amministratore di condominio deve necessariamente contenere, a pena di nullità della nomina stessa, l'indicazione analitica delle singole voci che compongono il compenso del mandatario.Accolta, pertanto, parzialmente ed in relazione al punto specifico, la domanda proposta da alcuni condòmini/comproprietari che denunciavano la violazione del comma 14 dell'articolo 1129 Codice civile, con buona pace dell'orientamento –invero minoritario- di segno contrario e meno rigoroso, per il quale l'amministratore ben potrebbe precisare l'ammontare del suo compenso anche in un momento successivo, all'atto dell'accettazione.

La riforma e la chiarezza della gestione condominiale
Tale ultimo arresto giurisprudenziale (Tribunale Palermo, 9 febbraio 2018), ad avviso del Tribunale di Pavia, non appare condivisibile perché sostanzialmente contrario allo spirito della riforma del 2012, la quale è, senza dubbio, ispirata a principi di maggior rigore e chiarezza della gestione condominiale, a primaria tutela dei condòmini stessi.In quest'ottica, per il giudice pavese, devono leggersi le disposizioni, tra le altre, che obbligano all'apertura del conto corrente condominiale, alla tenuta del registro di contabilità ed alla rendicontazione secondo il dettato dell'articolo 1130 bis Codice civile, introdotto in sede di riforma della materia condominiale.

Su tali presupposti, per il Tribunale di Pavia, è necessario aderire alla prospettata tesi della nullità di una nomina priva dell'indicazione dettagliata del compenso, a meno di non voler eludere la disciplina giuridica oggi vigente che prevede obblighi informativi e di trasparenza sempre più stringenti in capo all'amministratore di condominio.Il Tribunale, poi, sulla scorta di quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione 5014/18), ribadisce, sempre in materia di compenso dell'amministratore, due principi dalla rilevanza pratica notevole.

I principi guida
In primo luogo, deve escludersi che le attività dell'amministratore, strettamente connesse allo svolgimento dei suoi doveri istituzionali e non esorbitanti dal contenuto del mandato ricevuto, possano essere retribuite a parte rispetto a quanto pattuito in sede di nomina (Cassazione 3596/03 e Cassazione 5014/18).In secondo luogo, la facoltà indubbiamente spettante al singolo condòmino di ottenere dall'amministratore l'esibizione dei documenti contabili non deve, in alcun caso, tradursi in un onere per la compagine condominiale. Pertanto, i costi relativi dovranno gravare sul richiedente e, per quanto di nostro interesse specifico, non possono, in alcun caso, rappresentare fonte di ulteriore compenso a beneficio dell'amministratore (Cassazione 4686/18).

Conseguentemente, ad avviso del giudice del merito, in aderenza ai principi giurisprudenziali esposti, deve ritenersi l'attività gestoria riferibile all'amministrazione ordinaria della cosa comune (con riguardo specifico ai solleciti inviati ai morosi ed all'assistenza prestata in caso di richiesta di copie), inclusa nel corrispettivo concordato, da intendersi omnicomprensivo.A tali premesse, consegue la declaratoria di nullità della delibera di nomina nella parte in cui non risulta specificatamente determinato e determinabile il compenso dell'amministratore del condominio convenuto.

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