Condominio

L'amministratore è punito se non presenta la Cila antincendio per un edificio altro oltre 24 metri

In un edificio di queste dimensioni si può presumere la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiabili o esplodenti

di Giulio Benedetti

Il Gip del Tribunale condannava un amministratore condominiale, per la violazione dell'articolo 20, comma primo, del Dlgs 139/2006, poiché ometteva di presentare la segnalazione certificata di inizio di attività ai fini antincendio, poiché l'edificio aveva un'altezza superiore a 24 metri di altezza. L'amministratore ricorreva in Cassazione per ottenere l'annullamento della sentenza, affermando che l'altezza dell'edificio non prova l'effettuazione di attività o la detenzione di sostanze esplosive o incendiabili. Il ricorrente aggiungeva che la sentenza muoveva dall'indimostrato presupposto della presenza, all'interno dell'edificio, di box o di una centrale termica e lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche.

La decisione della Cassazione
La Suprema corte nella pronuncia 34586/2021 annullava la sentenza, senza rinvio, limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, che disponeva, e confermava la sentenza nel resto. Il giudice di legittimità affermava che il regolamento di attuazione dell'articolo 16 del Dlgs 139/2006 è il Dpr 151/2011 che, all'allegato I, comprende tra le attività sottoposte alla disciplina antincendio gli edifici destinati ad uso civile con altezza superiore a 24 metri fino a 32 metri. Pertanto il ricorrente , amministratore condominiale di un edificio di altezza superiore a 24 metri, è responsabile del reato a causa dell'omessa presentazione della Cila o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Inoltre la Corte affermava che è un dato di comune esperienza, nei condomìni relativi ad edifici e in quelli con altezza superiore a 24 metri, la detenzione o l'impiego di prodotti infiammabili , incendiabili o esplodenti, atti a procurare , in caso di incendio gravi pericoli per la pubblica incolumità ed ai beni . Il giudice di legittimità citava, a titolo di esempio di prodotti infiammabili, gli apparecchi alimentati ad energia elettrica e funzionali all'illuminazione degli spazi comuni. Inoltre, la Corte condivideva la motivazione del giudice che ha sostenuto che l'amministratore di condominio, nell'ambito della sua attività, detiene ed impiega prodotti infiammabili e esplodenti, ed ha fatto riferimento, a titolo di esempio, alla centrale termica ed ai box. Tali oggetti infiammabili si aggiungono alla centrale termica ed è improbabile che, nell'epoca attuale, gli edifici di altezza superiore a 24 metri siano sprovvisti di tali apparecchi.

Conclusioni
È questa la ragione per cui la disponibilità da parte di un condominio, dell'altezza superiore a 24 metri, di prodotti infiammabili e, in caso di incendio, pericolosi per la pubblica incolumità è classificabile tra le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza le quali, nel processo civile, ai sensi dell'articolo 115 Codice procedura civile non avrebbero bisogno di prova. In ogni caso la Cassazione sosteneva che era certa la disponibilità, da parte di un amministratore di un condominio relativo ad un edificio di grandi dimensioni, di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, atti a procurare, in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità delle persone o dei beni. Pertanto, sarebbe stato onere del ricorrente di allegare elementi atti a fare presumere il contrario o comunque di nutrire un ragionevole dubbio in proposito, e non limitarsi a mere enunciazioni di principio.

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